Incentivi all’assunzione dei giovani under 30 in condizioni svantaggiate

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Il governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013, ha varato nuove misure per favorire l’occupazione dei giovani fino a 29 anni, che si trovino in una situazione di disagio dovuta ad un periodo prolungato di disoccupazione o a particolari condizioni culturali e sociali.

L’incentivo consiste in un contributo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale), fino ad un massimo di 650 € per lavoratore. Verrà erogato per 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e, per 12 mesi, in caso di stabilizzazione di un contratto a termine. In ogni caso, l’agevolazione non può mai essere superiore al 50 % e, per i lavoratori disabili, al 75 % del costo salariale considerato nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Requisiti dei dipendenti 

Gli incentivi, finanziati attraverso risorse di provenienza comunitaria, sono rivolti ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che si trovino in almeno una delle condizioni di seguito elencate:

  • siano privi di occupazione da almeno 6 mesi;
  • non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • vivano da soli con una o più persone a carico.

Per quanto riguarda il primo requisito citato, il decreto specifica che il giovane deve essere disoccupato da almeno 6 mesi, nel senso che in questo lasso di tempo non deve aver svolto alcun lavoro dipendente. Se, invece, ha svolto attività di lavoro in forma autonoma o parasubordinata può beneficiare dell’incentivo solo se ha prodotto un reddito inferiore a quello escluso da imposizione.

Requisiti dei datori di lavoro

Potranno usufruire dei benefici i datori di lavoro che assumeranno un dipendente tra il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2015, garantendo la stabilità dell’impiego per almeno 12 mesi. In più sarà necessario che l’assunzione realizzi un effettivo incremento occupazionale calcolato tenendo presente il livello occupazionale del mese rispetto a quello medio calcolato nei 12 mesi precedenti.  A tal riguardo per i lavoratori part-time occorre riproporzionare, calcolando il periodo effettivamente lavorato rispetto al lavoro ordinario.

Non potrà costituire un incremento del personale ai sensi del Regolamento CE 800/2008, la sostituzione di un lavoratore licenziato per riduzione del personale, mentre saranno ammesse le sostituzioni per:

-      dimissioni volontarie

-      pensionamento

-      riduzione volontaria dell’orario di lavoro

-      licenziamento per giusta causa.

Nel caso in cui si voglia stabilizzare un rapporto a termine, per realizzare l’incremento occupazionale previsto dal decreto e così usufruire dell’agevolazione, sarà necessario assumere un ulteriore lavoratore rispetto a quello che si vuole trasformare a tempo indeterminato.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

I datori di lavoro che vorranno beneficiare dell’incentivo dovranno presentare domanda all’Inps, da cui saranno esaminate in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I fondi previsti tra il 2013 e il 2016 sono pari a 500 milioni di Euro per le Regioni del Mezzogiorno e 294 milioni per le altre Regioni. Tuttavia ciascuna Regione può decidere di rimpinguare autonomamente i fondi assegnati.

Il decreto dà all’Inps 60 giorni di tempo per adeguare le proprie strutture informatiche alla presentazione delle domande suddette e disciplinare le modalità attuative del provvedimento.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)