Estesa la procedura di convalida delle dimissioni anche ai CoCoPro

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Il c.d. Decreto Lavoro, emanato dal Governo nel mese di luglio 2013, ha stabilito che si applichi la procedura di convalida delle dimissioni, introdotta dalla Legge Fornero, anche alle collaborazioni coordinate e continuative e agli associati in partecipazione.

La procedura, descritta nella Legge 92/2012, originariamente era pensata per i lavoratori dipendenti, ed in particolare per contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Pertanto l’estensione ai co.co.pro e agli associati in partecipazione, cioè a percettori di reddito da lavoro autonomo, suggerisce da una parte, la volontà del legislatore di voler garantire e proteggere anche queste categorie di lavoratori da eventuali “dimissioni forzate”, e dall’altra parte, la necessità di adattare la procedura di convalida, predefinita dal legislatore,  alla realtà del lavoro autonomo e non dipendente, nel quale proprio per questo risulta già difficile parlare di “dimissioni”. In virtu’ di ciò il legislatore ha sottolineato che la normativa prevista dalla legge Fornero si applica ai collaboratori in quanto compatibile.

Il Decreto Lavoro alla luce della normativa prevista dalla Legge Fornero all’art. 4, commi da 16 a 22, prevede che  il rapporto di associazione in partecipazione oppure di collaborazione possa cessare solo a seguito di due procedure tra loro alternative:

  • convalida delle dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competenti o ancora presso le sedi individuate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce all’ Unilav di cessazione che deve essere inviato al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dalla cessazione.

Tale procedura dovrà essere attivata dal committente o dall’associante, mediante invito da recapitare al domicilio del lavoratore o nelle sue mani, entro 30 giorni dalla data in cui il collaboratore o l’associato hanno manifestato la volontà di recedere dal rapporto. Infatti, si precisa che verrà considerato nullo ogni atto di convalida compiuto oltre tale termine e verrà applicata a carico del committente o dell’associante una maxi sanzione che va dai 5 mila ai 30 mila euro.

La legge riconosce al lavoratore il diritto al ripensamento prevedendo che possano essere revocati il recesso e le risoluzioni consensuali entro 7 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del committente o associante.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)