Contratto a progetto: ambito di applicabilità e limiti della subordinazione

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Il contratto a progetto instaura un rapporto definito come collaborazione coordinata e continuativa, cioè un rapporto di natura parasubordinata in cui il lavoratore non è sottoposto al vincolo di subordinazione, ma è tenuto solo al raggiungimento del risultato finale, potendo e dovendo realizzare il progetto in piena autonomia.

Quando si parla di collaborazione coordinata e continuativa si intende una prestazione di natura:

-      non occasionale

-      personale

-      non subordinata

-      coordinata con l’attività del committente.

La prestazione, quindi, deve essere personale, cioè svolta in via esclusiva dal collaboratore e non occasionale. E’ occasionale la prestazione effettuata per meno di 30 giorni nel mese e caratterizzata da un compenso inferiore ai 5.000 €. Per quanto riguarda gli ultimi due  requisiti è necessario un approfondimento.

Assenza del vincolo di subordinazione

Il principale aspetto che discrimina un contratto a progetto da un altro tipo di contratto, come il contratto a tempo determinato, indeterminato o apprendistato, è  la non sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e autoritativo del datore di lavoro. Pertanto in primis è necessario evitare di inserire nel contratto di lavoro elementi che siano indicativi dell’esercizio da parte del datore di lavoro di uno di questi poteri.

La giurisprudenza, infatti, ha individuato degli elementi che sono presuntivi di un rapporto di subordinazione. Primo fra tutti è quello della sottoposizione ad un orario di lavoro. Ad esempio, se ad un collaboratore  viene imposto l’utilizzo di badge per marcare l’entrata e l’uscita dal luogo di lavoro, vuol dire che il datore di lavoro gli impone di rispettare determinati orari e quindi determina un tempo all’interno del quale la prestazione lavorativa deve essere svolta. Ciò è incompatibile con il contratto di lavoro a progetto: il collaboratore deve realizzare il progetto in maniera autonoma esplicandosi tale autonomia anche nei tempi di svolgimento della prestazione.

L’esistenza della subordinazione può essere anche evinta da un progetto che indichi in maniera dettagliata le modalità dello svolgimento della prestazione. Infatti, il collaboratore ha diritto a decidere in autonomia come realizzare l’obiettivo indicato nel progetto. Questo, infatti, deve soltanto descrivere il risultato che deve essere conseguito, potendo soltanto limitarsi a delineare alcune linee guida e obiettivi. D’altra parte non sarebbe corretto neanche predisporre un progetto eccessivamente generico, perché in tal caso il collaboratore non avrebbe certezze circa il progetto da realizzare. E’ necessario, quindi, comunque che sia ben specificato l’obiettivo da conseguire.

Un ulteriore indice della subordinazione sono anche le modalità di erogazione della retribuzione. Il collaboratore, infatti, viene pagato per la realizzazione del progetto pertanto non sarà possibile erogare la retribuzione in relazione al numero di giorni o di ore lavorate, né legarla ad incentivi di produzione.  Si potrà, ad esempio, decidere di stabilire un compenso per la realizzazione del progetto e decidere poi di erogarlo in rate mensili, tuttavia questo non potrà essere ridotto perché il lavoratore, all’interno del suddetto mese, non si è presentato al lavoro per alcuni giorni. Ciò che conta, infatti, è la realizzazione del progetto indipendentemente dal numero dei giorni in cui viene effettuata la prestazione lavorativa.

A titolo esemplificativo di quanto sopra enunciato, si segnala la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15922 del 25 giugno 2013, la quale ha riconosciuto che la collaborazione instaurata mediante contratto a progetto in realtà nascondeva una vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di specie si trattava di un progetto che prevedeva che il collaboratore effettuasse 18 visite ai clienti al giorno per 18 giorni al mese con l’obiettivo di vendere quotidianamente 70 cartoni di frutta e darne relativo rendiconto alla proprietà. E’ ovvio che un progetto siffatto non lascia al lavoratore alcun margine di autonomia nello svolgimento della prestazione. Infatti, il datore di lavoro ha indicato sia il numero di giorni nel mese in cui la prestazione deve essere effettuata sia l’obiettivo giornaliero di vendita. Non è stato quindi previsto un risultato finale del progetto, ma precisi obiettivi di produzione giornalieri.

 

Caratteristiche del progetto e coordinamento con l’attività del committente

In precedenza si è detto che il collaboratore deve svolgere un’attività coordinata con quella del committente, tuttavia è bene precisare cosa si intende con questa locuzione e quali limiti devono essere rispettati. In primis specifichiamo che, per coordinata si intende un’attività che sia in qualche modo attinente a quella normalmente svolta dall’impresa, ma non può mai venire a coincidere con l’oggetto sociale. Il Tribunale di Milano con sentenza del 18 luglio 2012 è intervenuto sulla questione, affermando che il lavoro svolto dal collaboratore non deve avere natura necessariamente straordinaria o occasionale, ma è importante che non si venga mai a confondere con la principale attività dell’impresa. Ciò si verificherebbe ad esempio, se una ditta di pulizia assumesse un lavoratore con contratto a progetto per fargli fare le pulizie in un condominio, oppure un negozio di vendita al dettaglio assumesse un commesso con contratto a progetto.

Il progetto non può neanche prevedere che il collaboratore  svolga un’attività caratterizzata da compiti meramente ripetitivi in quanto ciò verrebbe in contrasto con lo stesso concetto di progetto inteso come un complesso di attività diverse volto alla realizzazione di un risultato finale. Pertanto, ad esempio, non potrà essere assunto con contratto a progetto un operaio di fabbrica addetto alla pressa, in quanto necessariamente la sua attività consisterà in un compito ripetitivo.

Il collaboratore non deve svolgere neanche compiti meramente esecutivi, perché in tal caso verrebbe meno il carattere di autonomia dell’attività svolta. Ad esempio, non potrà essere assunto con contratto a progetto un lavoratore che ha il compito di data entry, perchè la sua attività volta meramente all’inserimento dei dati su di un supporto informatico è priva di alcun margine di autonomia.

 

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

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