Ticket Aspi dovuto anche per il licenziamento per motivi disciplinari

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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha posto un interpello al Ministero del Lavoro per ottenere alcuni chiarimenti sulla possibilità che anche il lavoratore licenziato per motivi disciplinari abbia diritto alla disoccupazione e sulla conseguente problematica del pagamento del ticket Aspi.

I dubbi nascono dalla stessa portata letterale dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b) della legge 92/2012 che stabilisce i requisiti per ottenere il nuovo sussidio di disoccupazione Aspi, di seguito riportati:

  • requisiti contributivi
  • status di disoccupato involontario.

E’ proprio l’ultimo dei due requisiti che ha destato dei dubbi nell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Infatti, secondo l’Ordine, l’intimazione di un licenziamento per motivi disciplinari per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, costituirebbe un’ ipotesi di licenziamento involontario e, pertanto, dovrebbe dare diritto alla percezione dell’Aspi al lavoratore oggetto del provvedimento.

In più l’Ordine rileva che la legge elenca tassativamente i casi di esclusione dall’Aspi e precisamente:

  • dimissioni (con esclusione di quelle per giusta causa e durante il periodo tutelato di maternità);
  • risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Pertanto, secondo l’Ordine, l’esclusione da tale elencazione del licenziamento disciplinare per motivi soggettivi o per giusta causa, sarebbe indicativo della volontà del legislatore di applicare anche a queste categorie di lavoratori licenziati il trattamento di disoccupazione.

Tale problematica investe anche la doverosità del pagamento del ticket Aspi dovuto dal datore di lavoro per le interruzioni del rapporto di lavoro che darebbero diritto all’Aspi. Com’è noto la misura del contributo è pari al 41% del massimale mensile di Aspi, ed è quindi evidente la stretta interconnessione con la questione relativa ai casi di riconoscimento dell’Aspi.

La risposta del Ministero

Il Ministero ha accolto i rilievi effettuati nell’interpello dell’Ordine specificando che, già nell’interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, il Ministero del lavoro si era pronunciato sulla questione. In particolare, in tale occasione ha precisato che, non si può escludere che in caso di licenziamento disciplinare sia dovuta l’Aspi e il relativo ticket, poiché anche le circolari emanate dall’Inps in relazione alle ipotesi di esclusione dal sussidio, non fanno alcun riferimento alla fattispecie in questione.

Di conseguenza si può desumere che, anche in relazione al licenziamento disciplinare per motivi soggettivi o per giusta causa, sia dovuto dal datore di lavoro il ticket per il licenziamento, e al licenziato il trattamento di disoccupazione.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)