La disciplina dei tirocini non curriculari in Lombardia

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La Regione Lombardia con la delibera del 20/03/2012 n. 3153, ha varato la disciplina particolare della regione in materia di tirocini formativi sulla scorta di quanto auspicato dall’art. 11 del decreto legge 138/2011, convertito nella legge del 14 settembre 2011 n. 148, che ha definito gli indirizzo normativi fondamentali della materia.

Caratteristiche generali dell’istituto

Il tirocinio è un contratto avente una prevalente finalità formativa, infatti non instaura un rapporto di lavoro dipendente, ma è esclusivamente volto a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso un percorso formativo.

I tirocini possono essere curriculari e non curriculari, quest’ultimi hanno questa denominazione perché, a differenza dei primi, non sono svolti all’interno di un percorso di studi. Tra i tirocini non curricolari distinguiamo i:

  • tirocini di formazione e orientamento;
  • tirocini di reinserimento o inserimento;
  • tirocini per i soggetti disagiati.

I primi servono ad effettuare un raccordo tra il percorso di studi e il mondo del lavoro, in quanto sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo da non più di 12 mesi.

I tirocini di reinserimento o inserimento, come si intuisce dalla denominazione stessa, sono volti a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei lavoratori inoccupati oppure ad agevolare il reinserimento nel mondo lavorativo di quelli disoccupati.  Questa tipologia di tirocini può essere attivata anche  per i lavoratori in mobilità e per quelli in regime di cassa integrazione.

L’ultima tipologia, tirocini per soggetti disagiati, è volta a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei lavoratori:

-      disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 68/1999;

-      persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991;

-      richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Durata

I tirocini di formazione e orientamento possono avere una durata non superiore ai 6 mesi.

I tirocini di inserimento o reinserimento possono avere una durata non superiore ai 12 mesi.

I tirocini per persone svantaggiate hanno una durata non superiore ai 12 mesi, ma se il tirocinante è un disabile possono durare massimo 24 mesi.

Ciascuno delle tre tipologie può avere una durata inferiore e può essere prorogato fino al raggiungimento della durata massima prevista per il singolo tirocinio.

E’ possibile cumulare più tirocini extracurriculari aventi ad oggetto attività diverse fino ad un massimo di 24 mesi di attività formativa.

Aspetti soggettivi del tirocinio

Perché si possa instaurare un rapporto di tirocinio occorre la presenza di tre soggetti:

-      il tirocinante, destinatario della proposta lavorativo-formativa;

-      il soggetto promotore, ente che si occupa della progettazione, dell’attivazione e del monitoraggio del tirocinio;

-      il soggetto ospitante, colui che offre al tirocinante la possibilità di effettuare un’esperienza lavorativa utile ad accrescere la sua professionalità.

Al fine di rispettare la prevalente finalità formativa del tirocinio, la legge pone dei limiti sia al tipo di attività che il tirocinante può svolgere, sia al soggetto che deve accogliere il tirocinante.

Ad esempio, non si può ricorrere al tirocinio per:

  • sostituire lavoratori con contratto a termine durante il picco di attività;
  • sostituire personale in congedo per maternità oppure assente per malattia o ferie, né per ricoprire ruoli preposti all’organizzazione degli stessi;
  • attività che non richiedono una particolare attività formativa.

La legge pone dei limiti per il soggetto ospitante:

  • non può realizzare più di un tirocinio extracurriculare con lo stesso tirocinante, salvo nel caso di soggetti disabili ex lege 68/1999.
  • non può attivare tirocinii che non siano coerenti con il programma formativo oggetto del tirocinio;
  • deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • non deve aver effettuato licenziamenti (se non per giusta causa e giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
  • non deve avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella medesima unità operativa.

In relazione a tali limiti si applica la normativa regionale che può prevedere delle particolarità normative rispetto alla disciplina enunciata. Per tali motivi, in caso di aziende con diverse unità operative sparse sul territorio nazionale, si fa riferimento alla normativa regionale prevista nel territorio in cui il tirocinio è realizzato.

A tal fine si precisa che la Regione Lombardia ha previsto dei precisi limiti quantitativi ai tirocini attivabili da parte del soggetto ospitante, secondo il seguente schema:

  • possono ospitare un sol tirocinante le aziende che presso la stessa unità produttiva hanno in forza un numero di lavoratori compreso tra zero e cinque unità con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale, della durata di almeno 12 mesi, ovvero come soci lavoratori, o liberi professionisti o associati;
  • possono ospitare non più di  due tirocinanti le aziende con un numero di lavoratori compreso tra sei e diciannove lavoratori presso la medesima unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale, della durata di almeno 12 mesi, ovvero come soci lavoratori, o liberi professionisti o associati;
  • possono accogliere un numero di tirocinanti non superiore al 10 % del numero di lavoratori in forza, le aziende che abbiano venti o più dipendenti all’interno della medesima attività produttiva in cui deve essere attivato il tirocinio, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale, della durata di almeno 12 mesi, ovvero come soci lavoratori, o liberi professionisti o associati.

Attivazione del tirocinio

All’attivazione del tirocinio si procede mediante la stipula di una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, ciò avviene a seguito di una verifica, effettuata dal soggetto promotore, della sussistenza dei requisiti suindicati in capo al soggetto ospitante.

In particolare, se un datore di lavoro vuole procedere all’attivazione di più tirocini, anche di diverse tipologie, può procedere alla sottoscrizione di un’unica convenzione.

Con la convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a realizzare un preciso piano formativo. Infatti, alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante predisposto sulla base di quanto indicato dalla regione ospitante.

A seguito della stipula della convenzione sarà obbligo del tirocinante portare a termine il percorso formativo ed in cambio avrà diritto alla certificazione delle competenze acquisite. Infatti, al termine del progetto formativo, il soggetto promotore dovrà attestare le competenze acquisite, all’interno del Libretto formativo del cittadino. Tale diritto sarà acquisito dal tirocinante solo in seguito alla partecipazione ad almeno il 70 % della durata del percorso formativo.

Il progetto formativo

Il progetto formativo individuale deve essere sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti: tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante.

Secondo quanto si legge nel decreto varato dalla Regione Lombardia, il progetto normativo deve contenere i seguenti requisiti minimi:

-      indicazione della struttura ospitante e relativo settore di inserimento;

-      nomina del tutor didattico e del tutor aziendale;

-      individuazione degli obiettivi formativi, modalità di realizzazione e durata;

-      estremi delle assicurazioni stipulate in vista delle attività svolte dal tirocinante per la realizzazione del progetto formativo.

Il tutor

Come abbiamo appena accennato, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante devono procedere alla nomina di un tutor. In particolare, il soggetto promotore può nominare un tutor didattico per monitorare il corretto svolgimento dell’attività formativa, mentre il soggetto ospitante può nominare un tutor che curi la realizzazione del progetto formativo in azienda.

Il tutor aziendale è responsabile dell’attuazione del piano formativo e deve affiancare il lavoratore ai fini di favorire l’inserimento in azienda e dargli le competenze professionali adeguate alla realizzazione dell’attività. Il tutor deve, perciò, essere in possesso dell’esperienza e di un patrimonio di conoscenze atte a svolgere l’attività di affiancamento suddetta.

E’ possibile che un tutor segua la formazione di un numero massimo tre tirocinanti.

Obblighi a carico del soggetto ospitante

Il tirocinio pur non instaurando un rapporto di lavoro subordinato, richiede che il soggetto ospitante sia tenuto a dare comunicazione al centro per l’impiego competente nel territorio dove è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente l’inizio del tirocinio. Non è escluso che la comunicazione sul LUL possa essere fatta dal soggetto promotore in luogo di quello ospitante.

Il tirocinio non è sottoposto a ritenute di natura previdenziale, tuttavia il tirocinante deve essere assicurato all’Inail contro gli infortuni e  presso un’idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

In relazione all’assicurazione contro gli infortuni il calcolo del premio va effettuato applicando il tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611, alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (di € 15.983,10), rapportata ai giorni di effettiva presenza.

 Ai sensi dell’art. 1, comma 34, lettera d), l. n. 92/2012, il soggetto ospitante dovrà corrispondere al tirocinante una congrua indennità, tale reddito è assimilato ai redditi da lavoro dipendente e vi si applicano perciò i medesimi scaglioni e le relative aliquote.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)