Apprendistato professionalizzante: novità sull' offerta formativa pubblica

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La conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida volte a disciplinare le caratteristiche e le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica delle regioni per le competenze di base e trasversali, previste dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. N. 167/2011, Testo Unico sull’Apprendistato.

E’ noto che la ratio del contratto di apprendistato professionalizzante è quello di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, coniugando esperienza lavorativa e formazione. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante poiché il contratto prevede degli step retributivi che variano con l’aumentare degli anni di esperienza e di formazione del lavoratore. Pertanto la stessa attività ispettiva sarà concentrata sul monitorare l’effettiva erogazione della formazione al fine di non svilire lo scopo formativo del contratto e garantire una tangibile crescita professionale del lavoratore.

Il contratto di apprendistato prevede due livelli di formazione:

-          di base e trasversale

-          tecnico-specialistica.

La formazione tecnico-specialistica è quella che il lavoratore acquisisce in azienda in quanto è legata alla mansione che deve effettivamente ricoprire. Responsabile dell’erogazione di questo livello formativo è il datore di lavoro, il quale è tenuto a nominare un tutor, in possesso del livello di esperienza richiesto dalla legge, che dia all’apprendista le competenze specialistiche inerenti l’attività lavorativa.

La formazione di base fornisce all’apprendista tutte quelle competenze che costituiscono i fondamenti per poter svolgere una qualunque attività lavorativa o professionale, quali ad esempio:

-          informatica di base;

-          conoscenza delle lingue;

-          legislazione e contrattualistica del lavoro

Le competenze trasversali consistono in quegli elementi di carattere relazionale e comunicativo che sono funzionali allo svolgimento di qualunque attività lavorativa.

L’offerta formativa pubblica

Il Testo Unico sull’Apprendistato  prevede che la formazione di base e trasversale possa essere erogata anche dalle Regioni e a tal proposito nella citata Conferenza Stato –Regioni  ha individuato le linee guida con cui erogarla precisando che ciò avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Le Regioni hanno evidenziato che la formazione di base e trasversale è obbligatoria se:

-          è indicata come tale dalla regolamentazione regionale o da eventuali accordi

-          è definita tale dai contratti collettivi che ne possono disciplinare anche la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione.

Le Regioni hanno correlato la durata dell’offerta formativa pubblica volta all’erogazione delle competenze di base e trasversali, con  l’esperienza scolastica maturata dall’apprendista secondo il seguente schema:

Durata formazione

Titolo di studio apprendista

120 ore

Senza titolo di studio

Licenza elementare

Licenza di scuola secondaria di I grado (scuola media)

80 ore

Diploma di scuola secondaria di II grado (scuola superiore) o qualifica o diploma professionale

40 ore

Apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente

Titolo di studio post-laurea

 

E’ prevista un’ulteriore riduzione del periodo formativo per coloro che abbiano già completato dei moduli formativi in precedenti esperienze lavorative.

La formazione erogata all’apprendista dovrà essere annotata sul Libretto Formativo del Cittadino, in modo che possa essere documentato tutto il percorso formativo e possa essere reso conoscibile anche ad eventuali successivi datori di lavoro.

Modalità di erogazione

L’erogazione della formazione deve avvenire in ambienti attrezzati all’interno di locali diversi da quelli in cui si svolge l’ordinaria attività lavorativa e deve prevedere modalità di verifica dell’apprendimento. Può essere erogata sia secondo il metodo tradizionale “in aula”, sia mediante il c.d. e-learning cioè l’apprendimento a distanza, attraverso l’utilizzo di piattaforme web.

L’azienda potrà anche decidere di non avvalersi dell’offerta formativa pubblica, in tal caso potrà scegliere di esternalizzare la formazione di base e trasversale affidandone la responsabilità ad un ente esterno privato, oppure potrà scegliere di prendersi cura anche della formazione di base e trasversale. In quest’ultimo caso, l’azienda dovrà essere in possesso dei requisiti citati, quali aule attrezzate  con strumenti funzionali alle attività formative e docenti in grado di trasferire ai lavoratori le competenze oggetto dei corsi.

Nel caso in cui l’azienda opti per l’offerta formativa pubblica dovrà rivolgersi alla Regione in cui si trova e, qualora l’ azienda abbia più filiali, alla regione dove è ubicata la sede legale.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)