Obblighi formativi in caso di trasferimento del lavoratore

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La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 novembre 2013, chiarisce gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro in occasione del trasferimento di lavoratore da un ufficio ad un altro con mantenimento della medesima qualifica.

L’art. 37, comma 4, lettera b, del d. lgs. N. 81 del 2008 stabilisce che il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore ad uno specifico addestramento in due casi:

-      trasferimento;

-      cambiamento di mansioni.

Il Ministero ha spiegato la ratio dell’obbligo formativo previsto dall’art. 37, specificando che è necessario predisporre la formazione del lavoratore quando questo verrà adibito ad una mansione diversa da quella ricoperta fino a quel momento. Infatti, il dipendente si troverà ad aver bisogno sia delle nozioni tecniche funzionali allo svolgimento della diversa prestazione lavorativa da svolgere, sia di quelle nozioni di base che a questa ineriscono e a cui sono strumentali. Basti pensare ai rischi relativi alla nuova mansione a cui il lavoratore può non essere preparato o a nuove procedure di emergenza di cui deve essere messo a conoscenza.

Se è questa la ratio dell’art. 37 è chiaro che ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’obbligo formativo suddetto non è il trasferimento tout court, in quanto se il trasferimento non prevede un cambiamento di mansioni, non sarà necessario sottoporre il lavoratore ad alcun tipo di formazione. Il lavoratore potrà al limite ugualmente averne bisogno per apprendere alcune informazioni legate alla nuova ubicazione lavorativa, ad esempio in tema di procedure di emergenza.

Invece, non ha alcun influenza sulla normativa in esame il cambiamento o meno di qualifica, rilevando ai fini degli obblighi formativi solamente l’attività svolta in concreto. Per questo anche se il trasferimento non comporta un cambio di qualifica, se vi è in concreto un cambiamento delle mansioni svolte, per i motivi sopra esposti, si dovrà ugualmente procedere alla formazione necessaria.

Quindi, in conclusione, il Ministero invita tutti i datori di lavoro a considerare la fattispecie da una punto di vista pratico,  poichè l’obbligo formativo sorge solo nel momento in cui risulta necessario adeguare il  bagaglio di conoscenze del lavoratore per adattarlo al nuovo luogo di svolgimento dell’attività lavorativa o alla nuova mansione, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno una variazione della qualifica.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)