L’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, l’istituzione con un decreto del Ministero del Lavoro di un Fondo di solidarietà residuale.
Al Fondo di solidarietà residuale è dovuto:
L’articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, prevede che il Fondo di solidarietà residuale sia destinato ai lavoratori dipendenti dalle imprese
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
A tale riguardo, l’INPS chiarisce che poiché il requisito occupazionale risulta riferito ad un arco temporale di sei mesi, ciò può comportare “una fluttuazione dell'obbligo contributivo”. In particolare, l'obbligo di versamento del contributo ordinario sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.
Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi
In relazione alle varie tipologie di lavoratori da computare:
il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore: in tal caso deve essere computato il sostituto.
Per le aziende di nuova costituzione il requisito dimensionale, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, deve essere determinato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività è necessario fare riferimento alla forza occupazionale del predetto mese.
Come già evidenziato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al Fondo di solidarietà residuale è dovuto un contributo ordinario pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Relativamente ai termini di versamento, il contributo ordinario dovuto
I fondi di solidarietà bilaterali e il fondo residuale hanno l’obbligo di assicurare la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata almeno pari a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile (corrispondenti a 90 giornate) e comunque non superiore alla durata massima prevista dall’art. 6 della legge 164/1975 in ordine alla durata della concessione della Cassa integrazione ordinaria (12 mesi consecutivi oppure 12 mesi non consecutivi da computare in un biennio mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
È inoltre facoltà dei fondi di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario, i fondi di solidarietà bilaterali ed il fondo di solidarietà residuale hanno altresì l’obbligo di versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)