Fondo di solidarietà residuale.

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L’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, l’istituzione con un decreto del Ministero del Lavoro di un Fondo di solidarietà residuale.

 

Al Fondo di solidarietà residuale è dovuto:

  • un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  •  un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

 

L’articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, prevede che il Fondo di solidarietà residuale sia destinato ai lavoratori dipendenti dalle imprese

  • con più di quindici dipendenti,
  • appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale,
    • per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale ovvero un fondo interprofessionale;
    • ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore.

 

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

A tale riguardo, l’INPS chiarisce che poiché il requisito occupazionale risulta riferito ad un arco temporale di sei mesi, ciò può comportare “una fluttuazione dell'obbligo contributivo”. In particolare, l'obbligo di versamento del contributo ordinario sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

 

Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi

  • i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.),
  • con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

In relazione alle varie tipologie di lavoratori da computare:

  • i lavoratori part-time sono considerati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del D.Lgs n. 61/2000;
  • i lavoratori intermittenti sono considerati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre;
  • i lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro;

il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore: in tal caso deve essere computato il sostituto.

Per le aziende di nuova costituzione il requisito dimensionale, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, deve essere determinato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività è necessario fare riferimento alla forza occupazionale del predetto mese.

 

Come già evidenziato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al Fondo di solidarietà residuale è dovuto un contributo ordinario pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Relativamente ai termini di versamento, il contributo ordinario dovuto

  • per le mensilità da gennaio a settembre 2014 (mensilità pregresse) dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare) senza applicazione di interessi;
  • per la mensilità di ottobre 2014 (mensilità corrente) dovrà essere versato secondo le ordinarie scadenze ovvero entro il 16 novembre 2014.

I fondi di solidarietà bilaterali e il fondo residuale hanno l’obbligo di assicurare la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata almeno pari a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile (corrispondenti a 90 giornate) e comunque non superiore alla durata massima prevista dall’art. 6 della legge 164/1975 in ordine alla durata della concessione della Cassa integrazione ordinaria (12 mesi consecutivi oppure 12 mesi non consecutivi da computare in un biennio mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

È inoltre facoltà dei fondi di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

  • prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito da prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario, i fondi di solidarietà bilaterali ed il fondo di solidarietà residuale hanno altresì l’obbligo di versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

 Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)