Il rientro anticipato dalla malattia.

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Così come per il settore privato, anche per il settore pubblico, l’assenza per malattia dei lavoratori dipendenti è attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica. In particolare, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). Peraltro, gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo della prognosi, certificati che annullano quelli precedenti ovvero li rettificano. Dal canto loro, i datori di lavoro dispongono del solo dell’attestato di malattia, non essendo legittimati a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico.
Tanto premesso e poiché, a norma di legge, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, laddove il dipendente desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, lo stesso potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Autonomamente, infatti, il datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.