Il Ministero del lavoro ha illustrato le modalità di applicazione della concessione delle riduzioni contributive e di presentazione della relativa domanda per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726/1984.
Il Decreto del 7 luglio 2014 n. 83312 prevede una riduzione
contributiva in favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietà
difensiva, a far data dal 21 marzo 2014 – data di entrata in vigore del
decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 maggio 2014, n. 78 – o alla medesima data hanno già in corso tali
contratti e abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento
della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla
base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le
inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La riduzione contributiva
è riconosciuta per periodi non anteriori alla citata data, per l’intera durata
del contratto di solidarietà, con un limite massimo di ventiquattro mesi, nella
misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i
lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore
al 20%.
La domanda avente ad oggetto lo sgravio contributivo si riferisce al
periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a dodici mesi. Le domande
pervenute saranno ammesse con riserva all’approssimarsi del raggiungimento del
limite di spesa annuo.
L’impresa presenta la domanda di riduzione
contributiva – specifica il Ministero con corcolare n. 23/2014 – indicando il
codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di
solidarietà presentata con la procedura denominata CIGS online, unitamente al
contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli
strumenti, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella
pagina internet www.lavoro.gov.it percorso Lavoro/Ammortizzatori
sociali/Contratti di solidarietà. Contestualmente la domanda dovrà, inoltre,
essere inoltrata all’INPS.
Per quanto concerne la tempistica, l’istanza deve
essere presentata entro trenta giorni successivi alla stipula del contratto di
solidarietà o, per i contratti già in essere, entro il 26 ottobre
2014.
Ricevuta la comunicazione, da parte dell’INPS, della quantificazione
dell’onere connesso allo sgravio contributivo, nonché della disponibilità delle
risorse, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi
all’occupazione adotta il relativo provvedimento concessivo, per un periodo non
superiore a dodici mesi, dandone immediata comunicazione all’INPS.