Riduzioni contributive contratti di solidarietà.

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Il Ministero del lavoro ha illustrato le modalità di applicazione della concessione delle riduzioni contributive e di presentazione della relativa domanda per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726/1984.

Il Decreto del 7 luglio 2014 n. 83312 prevede una riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensiva, a far data dal 21 marzo 2014 – data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 – o alla medesima data hanno già in corso tali contratti e abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori alla citata data, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con un limite massimo di ventiquattro mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda avente ad oggetto lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a dodici mesi. Le domande pervenute saranno ammesse con riserva all’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo.

L’impresa presenta la domanda di riduzione contributiva – specifica il Ministero con corcolare n. 23/2014 – indicando il codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura denominata CIGS online, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella pagina internet www.lavoro.gov.it percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà. Contestualmente la domanda dovrà, inoltre, essere inoltrata all’INPS.
Per quanto concerne la tempistica, l’istanza deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro il 26 ottobre 2014.
Ricevuta la comunicazione, da parte dell’INPS, della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo, nonché della disponibilità delle risorse, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotta il relativo provvedimento concessivo, per un periodo non superiore a dodici mesi, dandone immediata comunicazione all’INPS.