Apprendistato: elemento rilevante è la Formazione

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In vista dei contratti di apprendistato notevolmente sponsorizzati dal  Ministero del Lavoro, e di cui effettivamente si è riscontrato un consistente incremento nell’ultimo biennio, è importante evidenziare che l’utilizzo di questo contratto a causa mista ( dato dalla combinazione di lavoro e formazione) deve essere  accuratamente seguito e monitorato.

Ciò è dovuto al fatto che negli ultimi periodi gli organi ispettivi stanno provvedendo ad effettuare diversi controlli su tutto il territorio nazionale, recuperando, ove non si verifichino soddisfatti i criteri previsti dalla normativa, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, nel caso in cui non si fosse applicato il contratto agevolato.

L'apprendistato gode  di sgravi contributivi per il datore di lavoro, che sono mantenuti per un anno in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo. Inoltre per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è concesso uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto.

Si precisa che il Legislatore ha stabilito all’art. 7 comma 1 del D. Lgs n. 167/2011 un regime sanzionatorio estremamente rigoroso che prevede:

1. in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento  al livello di inquadramento che sarebbe stato attribuito al lavoratore al termine del periodo formativo, maggiorata del 100%,  oltre qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Tale sanzione è applicabile solo nel caso in cui non sia possibile recuperare il debito formativo, quindi tanto più si avvicina l’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato, tanto più sarà difficile procedere con il recupero di tale inadempienza;

2. mancanza, da parte del tutor aziendale e/o referente, dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento della funzione di controllo e di formazione dell’apprendista;

3. mancanza della forma scritta del contratto di lavoro e del piano formativo individuale, con relativi attesti che certificano l’avvenuta formazione.

Eventuali mancanze in tal senso ( punti 2 e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600, e in caso di recidiva gli importi ammontano da € 300 a € 1500.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)