Nell’ottica di rendere sempre più chiare e accessibili tutte le modalità e gli strumenti messi a disposizione delle imprese per creare occupazione e per facilitare l’accesso al mondo del lavoro di giovani e persone svantaggiate, si informa che i datori di lavoro pubblici e privati possono “offrire” periodi di tirocinio ad “aspiranti tirocinanti” al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I Tirocini formativi sono disciplinati dal D.M. 142 del 25 marzo 1998 successivamente ampliato e integrato dalla legge 92/2012 art. 1 commi 34 e 35 e 36.
I soggetti coinvolti nel tirocinio sono: l’ente promotore* ( nella persona del delegato), l’ impresa ospitante (nella persona del tutor aziendale) e il tirocinante. Ognuno dei soggetti interessati è obbligato a rispettare dei criteri standard per il corretto funzionamento del tirocinio:
Il D.M. 142 stabilisce sia limiti numerici, sia durata che beneficiari dei tirocini.
Le imprese interessate potranno attivare numero massimo si 1 tirocinio se hanno in forza fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato, un numero massimo di 2 tirocini contemporaneamente se hanno in forza fino a 16 lavoratori a tempo indeterminato, massimo il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato se la forza lavoro è maggiore di 20 unità.
Per quanto concerne la tempistica e beneficiari, L’art. 7 D. M. 142 definisce chiaramente chi sono i destinatari dei tirocini e determina inoltre la durata massima dei stessi a seconda dei requisiti del tirocinante. Si riporta di seguito uno schema semplificativo.
Soggetti beneficiari |
Durata |
Studenti che frequentano la scuola secondaria (Tirocinio Formativo Curriculare) |
Massimo 4 mesi |
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Massimo 6 mesi |
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Massimo 12 mesi |
Portatori di handicap |
Massimo 24 mesi
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Persone prese in carico dai servizi sociali ( Tirocinio di inclusione sociale introdotto con Accordo del 18 dicembre 2014) |
Massimo 24 mesi |
A differenza di quanto prevedeva il D.M su citato (periodo di tirocinio a titolo gratuito), la legge 92/2012 ha introdotto riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Tale rimborso varia in base alle disposizioni regionali di riferimento a cui far fede in ogni caso per tutta la disciplina relativa ai tirocini formativi. Il D.L. n. 314/1997 prevede che le somme corrisposte come premio di tirocinio siano qualificabili fiscalmente come redditi assimilati e vengano determinati seguendo le regole previste per i redditi di lavoro dipendente, quindi assoggettati a scaglioni e aliquote Irpef ragguagliati al periodo di riferimento e considerando le detrazioni spettanti riferite al periodo utile.
*Tra gli enti promotori accreditati è possibile menzionare la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, presso cui la nostra struttura è accreditata
** invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,47 bis, 47 ter, 48 l. 26/7/75, n.354 e l. 10/10/86, n. 663., soggetti indicati con D.L. 14/12/47, n. 1577 e successive modifiche.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)