Da maggio 2015 entrerĂ  in vigore la NASpI

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Dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore il D.Lgs n.22/15 relativo ad una nuova prestazione a sostegno del reddito per quanti si troveranno privi di lavoro in modo involontario: la NASpI prenderà il posto di Aspi e Mini Aspi, introdotti con la riforma Fornero (legge 92/2012 art. 2 comma 19).

Saranno interessati alla nuova indennità tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione di lavoratori agricoli e lavoratori a tempo indeterminato della P.A., che non hanno un impiego causa licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale presso la DTL di competenza.

I requisiti fondamentali per poter accedere alla NASpI sono essenzialmente 3:

  1. Status di disoccupato;
  2. Possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la perdita di lavoro;
  3. 30 gg di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

 

L’importo della prestazione sarà pari al 75% della retribuzione media mensile[i] (r.m.m.) nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia minore o uguale all’importo annualmente stabilito (per il 2015 è pari a  € 1195,00); qualora invece la retribuzione di riferimento dovesse essere superiore, l’indennità Naspi sarà pari al 75% dell’importo annualmente stabilito, maggiorato del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

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La NASpI sarà concessa ogni mese per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni; dal 2017 la prestazione sarà limitata ad un massimo di 78 settimane pari a 18 mesi. Infatti la NASpI, almeno fino al 31.12.2016, favorirà i lavoratori che avranno una maggiore anzianità contributiva.

 

Il lavoratore dovrà necessariamente presentare la domanda per l’erogazione della NASpI telematicamente all’INPS entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; il termine è a pena di decadenza e la prestazione decorre dal giorno seguente a quello di trasmissione della richiesta, in ogni caso l’indennità spetterà dall’ottavo giorno successivo alla cessazione.

 

E’ importante sottolineare che per tutta la durata del trattamento, al lavoratore saranno accreditati i contributi figurativi nella misura  settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni. Tali contributi, però non saranno utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 



[i] La base di calcolo è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fii previdenziali degli ultimi 4 anni antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva delle mensilità aggiuntive, per il numero totale delle settimane di contribuzione nel periodo; in tal modo si ottiene la retribuzione media settimanale che si ragguaglia al mese moltiplicandola per 4.33