07 marzo 2015: Inizio del regime delle tutele crescenti

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Il 07 marzo 2015, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 23/2015, i nuovi assunti a tempo indeterminato sono sottoposti alla disciplina della tutela crescente; ciò vale anche per le trasformazioni avvenute dopo il 07 marzo 2015 di contratti a tempo determinato e di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

Il provvedimento prevede un rimedio generale in caso di accertamento di licenziamento ingiustificato, che consiste soltanto nel pagamento di una somma di denaro, determinata in base all’anzianità di servizio, senza prevedere più la reintegrazione: tale importo ammonta a due anni per ogni anno di servizio con un minimo di 4 fino a un massimo di 24 mensilità, utilizzando il criterio previsto dall’art. 2120 c.c., cioè calcolo delle mensilità per il trattamento di fine rapporto; questa casistica è applicabile ai licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo, per licenziamenti collettivi e anche in caso di violazione dei criteri di scelta.

tutele crescentiPremesso quanto sopra, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del D.lgs 23/2015 non si deve esperire il tentativo di conciliazione alla DTL così come è previsto dalla legge 92/2012; in caso di controversie in materia di licenziamento, i nuovi assunti dovranno seguire il rito ordinario previsto per le cause di lavoro, disciplinate dagli art. 414 e ss del c.p.c..

Le disposizioni in materia di reintegro restano applicabili per i soli casi di licenziamento disciplinare (ovvero per motivi di natura politica, razziale, sesso, handicap, lingua, età, orientamento sessuale e convinzioni personali) e di licenziamento verbale; in quest’ultimo caso l’applicazione della tutela reale è valida a prescindere dalla dimensione aziendale, con il solo onere dell’impugnativa del licenziamento entro 60 gg dal formale atto inesistente di recesso.

Qualora il giudice disponga il reintegro, il regime sanzionatorio risulta essere analogo a quello previsto dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori; in particolare l’art. 2 del D.lgs 23/2015 prevede che in caso di accertata nullità del licenziamento, il giudice deve disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma in alternativa, entro 30 gg dalla pronuncia del giudice, il lavoratore può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità del’ultima retribuzione di riferimento per il conteggio del TFR ( tale indennità non sarà soggetta a contribuzione previdenziale). A seguito dell’ordine di reintegro, il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore non prende servizio entro 30 gg , salvo che non abbia richiesto l’indennità sostituiva alla reintegrazione.

Viene inoltre confermata la misura del risarcimento del danno subito dal lavoratore per le retribuzioni perse; tale indennizzo è quantizzato in tutte le somme non percepite dal dipendente dalla data di licenziamento fino alla reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)