La legge n. 92 del 2012, cd. Riforma Fornero, è intervenuta sul rapporto tra i contratti a termine e a tempo indeterminato operando in due opposte direzioni. Da una parte, è stato rafforzato il ruolo del contratto a tempo determinato dal momento che, il contratto a tempo indeterminato non è più lo strumento principale con il quale si dà vita e si regolamenta il rapporto di lavoro subordinato, ma rappresenta solo la “forma comune” di instaurazione del rapporto di lavoro. Dall’altra parte, la Riforma Fornero e il successivo Decreto Sviluppo n. 83/2012, hanno cercato di introdurre dei correttivi nell’utilizzo del contratto a termine al fine di ridurre il fenomeno del precariato e allo stesso tempo mantenere una certa flessibilità del mercato del lavoro. Per fare ciò sono state introdotte diverse misure tra cui spicca l’aumento dell’intervallo tra un contratto a termine ed un altro stipulato con il medesimo datore di lavoro.
L’intervallo minimo di stop & go – Prima della riforma del lavoro del 2012 il periodo che per legge doveva intercorrere tra un contratto a termine e il successivo era di 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi. La legge 92/2012 ha previsto che lo stop & go duri 60 giorni per contratti fino a 6 mesi e 90 giorni per contratti superiori a 6 mesi, realizzando, quindi, un aumento considerevole dell’intervallo temporale nella speranza di incentivare in tal modo la stabilizzazione dei lavoratori precari.
Ad esempio nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore ai 6 mesi terminato il 31/01/2013 bisogna attendere 60 giorni per dare inizio ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi, il nuovo contratto non potrà avere una data di inizio precedente al 2 aprile 2013. |
Per non irrigidire eccessivamente il mercato del lavoro l’art.1, comma 9, lettera h, della legge 92/2012, viene incontro alle esigenze dei singoli settori prevedendo che i contratti collettivi possano ridurre i predetti periodi fino a 20 e 30 giorni in caso di: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di commessa esistente ed in ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva di ogni livello stipulata dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.
A tal riguardo, i CCNL di diversi settori sono intervenuti sulla materia per operare la riduzione del periodo di stop & go in presenza di casi ed esigenze peculiari del settore di riferimento, connesse ad un processo organizzativo o ad attività stagionali.
CCNL settore turismo – Le principali associazioni sindacali operanti nel settore turistico hanno colto l’opportunità data dalla Riforma Fornero di ridurre il periodo di sospensione fra i contratti a termine, venendo incontro alle peculiarità del settore. L’attività turistica e alberghiera richiede, infatti, per sua stessa natura un utilizzo discontinuo, irregolare e flessibile della manodopera, ciò implica un forte impiego della contrattazione a termine.
Queste esigenze, tuttavia, mal si concilierebbero con un intervallo troppo lungo tra un contratto e il successivo ed è per questo che le principali associazioni di categoria hanno sottoscritto un accordo che prevede la riduzione dello stop & go a 20 e 30 giorni, rispettivamente per contratti di durata inferiore e superiore ai 6 mesi, da applicarsi nei casi seguenti:
Ai fini della corretta applicazione della disciplina in esame, il vigente CCNL Turismo precisa che possono essere definite attività stagionali:
Questa disciplina si applica ai contratti collettivi sottoscritti fino al 30 giugno 2013 in attesa di un rinnovo o di una proroga del presente CCNL.
CCNL terziario – In data 19 dicembre 2012 anche la Confcommercio ed altre associazioni rappresentative del comparto in esame, hanno dato vita ad un accordo per ridurre il tempo di pausa tra un contratto a tempo determinato ed un altro. Infatti, al fine di garantire una maggiore occupabilità delle risorse impiegate nel commercio e venire incontro alle esigenze di flessibilità di questo settore, è stato previsto che per contratti di durata inferiore a 6 mesi il periodo di stop & go venga ridotto a 20 giorni, per quelli superiori a 6 mesi a 30 giorni.
Le parti sociali si sono accordate per ridiscutere tale accordo alla fine del 2013 in modo da poterne valutare gli effetti.
Sanzioni – Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini di stop & go appena descritti il contratto comunque stipulato verrà considerato a tempo indeterminato, mentre nel caso di stipula di un secondo contratto senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto questo si intenderà a tempo indeterminato fin dall’origine.
Se sono stipulati con uno stesso datore di lavoro una pluralità di contratti a termine nel caso in cui questi superino complessivamente la durata di 36 mesi, si avrà l’automatica trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Il vincolo dei 36 mesi non opera per le attività stagionali descritte dal comma 4 ter, dell’art. 5, del d.l. n. 368 del 2001.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)