Tempo determinato: aumento periodo "Stop and go"

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Contratti a tempo determinato: aumento del periodo di “stop and go”(le eccezioni dei CCNL turismo e terziario)

La legge n. 92 del 2012, cd. Riforma Fornero, è intervenuta sul rapporto tra i contratti a termine e a tempo indeterminato operando in due opposte direzioni. Da una parte, è stato rafforzato il ruolo del contratto a tempo determinato dal momento che, il contratto a tempo indeterminato non è più lo strumento principale con il quale si dà vita e si regolamenta il rapporto di lavoro subordinato, ma rappresenta solo la “forma comune” di instaurazione del rapporto di lavoro. Dall’altra parte, la Riforma Fornero e il successivo Decreto Sviluppo n. 83/2012, hanno cercato di introdurre dei correttivi nell’utilizzo del contratto a termine al fine di ridurre il fenomeno del precariato e allo stesso tempo mantenere una certa flessibilità del mercato del lavoro. Per fare ciò sono state introdotte diverse misure tra cui spicca l’aumento dell’intervallo tra un contratto a termine ed un altro stipulato con il medesimo datore di lavoro.

L’intervallo minimo di stop & go – Prima della riforma del lavoro del 2012 il periodo che per legge doveva intercorrere tra un contratto a termine e il successivo era di 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi. La legge 92/2012 ha previsto che lo stop & go duri 60 giorni per contratti fino a 6 mesi e 90 giorni per contratti superiori a 6 mesi, realizzando, quindi,  un aumento considerevole dell’intervallo temporale nella speranza di incentivare in tal modo la stabilizzazione dei lavoratori precari.

 

Ad esempio nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore ai 6 mesi terminato il 31/01/2013 bisogna attendere 60 giorni per dare inizio ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi, il nuovo contratto non potrà avere una data di inizio  precedente al 2 aprile 2013.

 

Per non irrigidire eccessivamente il mercato del lavoro l’art.1, comma 9, lettera h, della legge 92/2012, viene incontro alle esigenze dei singoli settori prevedendo che i contratti collettivi possano ridurre i predetti periodi fino a 20 e 30 giorni in caso di: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di commessa esistente ed in ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva di ogni livello stipulata dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Contratti a tempo determinato aumenti del periodo di stop & go.jpgA tal riguardo, i CCNL di diversi settori sono intervenuti sulla materia per operare la riduzione del periodo di stop & go in presenza di casi ed esigenze peculiari del settore di riferimento, connesse ad un processo organizzativo o ad attività stagionali.

CCNL settore turismo – Le principali associazioni sindacali operanti nel settore turistico hanno colto l’opportunità data dalla Riforma Fornero di ridurre il periodo di sospensione fra i contratti a termine, venendo incontro alle peculiarità del settore. L’attività turistica e alberghiera richiede, infatti, per sua stessa natura un utilizzo discontinuo, irregolare e flessibile della manodopera, ciò implica un forte impiego della contrattazione a termine.

Queste esigenze, tuttavia, mal si concilierebbero con un intervallo troppo lungo tra un contratto e il successivo ed è per questo che le principali associazioni di categoria hanno sottoscritto un accordo che prevede la riduzione dello stop & go a 20 e 30 giorni, rispettivamente per contratti di durata inferiore e superiore ai 6 mesi, da applicarsi nei casi seguenti:

  • aziende e attività stagionali,
  • esigenze temporanee e contingenti,
  • avvio di nuova attività,
  • sostituzioni di lavoratori (per assenza retribuita, aspettativa, dimissioni),
  • previsioni della contrattazione collettiva aziendale.

Ai fini della corretta applicazione della disciplina in esame, il vigente CCNL Turismo precisa che possono essere definite attività stagionali:

  • periodi connessi a festività religiose nazionali ed estere,
  • periodi di svolgimento di manifestazioni ed iniziative promozionali/commerciali,
  • periodi stagionali o cicli in cui si intensifica l’attività di un’azienda aperta tutto l’anno,

Questa disciplina si applica ai contratti collettivi sottoscritti fino al 30 giugno 2013 in attesa di un rinnovo o di una proroga del presente CCNL.

CCNL terziario – In data 19 dicembre 2012 anche la Confcommercio ed altre associazioni rappresentative del comparto in esame, hanno dato vita ad un accordo per ridurre il tempo di pausa tra un contratto a tempo determinato ed un altro. Infatti, al fine di garantire una maggiore occupabilità delle risorse impiegate nel commercio e venire incontro alle esigenze di flessibilità di questo settore, è stato previsto che per contratti di durata inferiore a 6 mesi il periodo di stop & go venga ridotto a 20 giorni, per quelli superiori a 6 mesi a 30 giorni.

Le parti sociali si sono accordate per ridiscutere tale accordo alla fine del 2013 in modo da poterne valutare gli effetti.

Sanzioni – Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini di stop & go appena descritti il contratto comunque stipulato verrà considerato a tempo indeterminato, mentre nel caso di stipula di un secondo contratto senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto questo si intenderà a tempo indeterminato fin dall’origine.

Se sono stipulati con uno stesso datore di lavoro una pluralità di contratti a termine nel caso in cui questi superino complessivamente la durata di 36 mesi, si avrà l’automatica trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Il vincolo dei 36 mesi non opera per le attività stagionali descritte dal comma 4 ter, dell’art. 5, del d.l. n. 368 del 2001.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)