Animatori minorenni: stop alla comunicazione preventiva alla DTL

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Con l'interpello del 24 marzo 2015 n. 7, la Direzione Generale dell'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha spiegato che, in caso di minorenni impiegati nel settore dello spettacolo, in particolare in attività di aimazione turistica, non è più necessario effettuare la comunicazione preventiva alla DTL di competenza, sempre che l'attività svolta dai minorenni non danneggi l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, non pregiudichi la frequenza scolastica o possa compromettere la sua formazione professionale.

Secondo la sentenza della Cassazione, sezione lavoro , n. 21829/2014, rientrano in tali attività ammesse, le sole dirette "..alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato dal pubblico presente o lontano...".

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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