Paternità obbligatoria e facoltativa

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Con la legge 92/2012 art. 4 comma 24 lett.a è stato isitituito per il periodo 2013- 2015 il congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da usufruirsi entro 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, anche in caso di adozione o affido, in alternativa alla madre.  

Per usufruire dei congedi suddetti, il padre deve comunciare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 gg sulla base della data presunta del parto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre lavoratrice di non fruizione del congedo per un numero di giorni pari a quello fruito dal padre; medesima documentazione deve essere trsmessa anche al datore di lavoro della madre.

Sarà poi cura del datore di lavoro comunicare, quindi, all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uniemens.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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