Privacy e trattamento dei dati personali

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Il Garante della privacy, a protezione del trattamento dei dati personali ha sviluppato una  sintetica per illustrare il complesso tema della privacy sul posto di lavoro.

Tale materia genera non pochi contenzioni tra dipendenti e datori di lavoro, quindi risulta fondamentale fornire alcuni chiarimenti in tal senso.

La disciplina dettata dal Garante della Privacy tocca vari aspetti e diversii momenti della vita lavorativa che dovrebbero essere analizzati tutti nel dettaglio; di seguito si riportano i punti salienti che riguardano in linea generale il rapporto di lavoro in ambito privato con particolare riguardo a:

  1. Trattazione dei dati personali
  2. Richiesta e rilascio del consenso
  3. Bacheca aziendale
  4. Cartellini identificativi
  5. Gestione dati sui siti web
  6. Controlli da parte del datore di lavoro
  7. Posta elettronica aziendale
  8. Videosorveglianza sui luoghi di lavoro

1. Il datore di lavoro può trattare le informazioni personali solo se indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro, e deve incaricare il personale preposto all’utilizzo di idonee misure di sicurezza per evitare divulgazioni illecite.

2. In ambito di lavoro privato per comunicare informazioni sul lavoratore, associazioni datoriali, familiari e parenti occorre che venga rilasciato il consenso dell’interessato.

3. Nella bacheca aziendale, in cui il datore di lavoro affigge comunicazioni di servizio, possono essere esposti turni lavorativi e feriali, regolamento interno aziendale ed altre informazioni di servizio, mentre risulta essere assolutamente vietato esporre eventuali adesioni ai sindacati, piuttosto che sanzioni disciplinari comminate, motivazioni di assenze di qualunque tipo e documenti contenenti le retribuzioni percepite.

4. Per facilitare il riconoscimento e la relazione con la clientela, il lavoratore può essere dotato di cartellino identificativo, su cui può essere indicato nome, ruolo professionale e codice identificativo.

5. Per imprese che abbiamo una rete intranet aziendale è possibile pubblicare alcuni dati come foto e curricula, previo rilascio del consenso dell’interessato; risulta essere sempre vietato l’esposizione di adesioni ai sindacati, piuttosto che l’esistenza di patologie o malattie, motivazioni di assenze di qualunque tipo e documenti contenenti le retribuzioni percepite.

6. Per quanto concerne i controlli che possono essere effettuati dal datore di lavoro, questi devono essere legati strettamente a necessità di tipo organizzativo e di sicurezza, rispettando in ogni caso il principio di pertinenza e non eccedenza, cancellando periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet.

7. Essendo la posta elettronica aziendale uno strumento volto ad un corretto funzionamento dell’organizzazione imprenditoriale, il datore di lavoro può fornire più indirizzi di posta allo stesso lavoratore, associando ad ognuno di essi una funzione specifica differente e potendo destinare anche uno di tali indirizzi anche ad uso personale; nel caso in cui il lavoratore sia assente per più giorni è possibile incaricare un altro lavoratore fiduciario che legga la posta dell’assente, oppure il datore di lavoro mette a disposizione un sistema di autorisposta che permetta il reindirizzo della posta presso un altro lavoratore.

8. E’ assolutamente vietato effettuare controlli a distanza dei lavoratori attraverso sistemi di videosorveglianza; ciò vale anche per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro ( orientare la videocamera sul lettore badge). L’unico caso in cui è ammesso l’utilizzo della videosorveglianza è per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e per particolari esigenze organizzative e produttive. In tali casi specifici è necessario che vi sia un previo accordo sindacale, in cui vengano valutate altre alternative se possibili.

VADEMECUM PRIVACY RAPPORTI DI LAVORO 2015 .pdf

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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