Ferie non godute-30 giugno scadenza obbligo contributivo

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Come previsto dal principio di irrinunciabilità regolato dal D.Lgs n. 213/2004, i datori di lavoro sono chiamati a versare i contributi INPS se entro il 30 giugno 2015 non verranno godute dai lavoratori le ferie maturate nel 2013.

Precisamente , nel caso in cui i lavoratori non azzerino con effettiva fruizione il contatore delle ferie maturate nell’anno 2013, i datori di lavoro saranno obbligati a versare i contributi relativi alla retribuzione spettante per le ferie non godute; tale contribuzione si aggiunge a quella del mese successivo alla scadenza della fruizione, dunque del mese di luglio e il relativo versamento va eseguito entro il 16 agosto. Le ferie maturate non vengono azzerate, ma scatta l’obbligo contributivo in attesa del godimento da parte del lavoratore.

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni non diffidabili, pari a :

  • Da € 100 a € 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
  • Da € 400 a € 1500 se la violazione è riferita a più di 5 dipendenti;
  • Da € 800 a € 4500 se l’inadempienza riguarda più di 10 lavoratori. 

Il Coordinamento Scientifico

 di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

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