Contratto di reimpiego per gli studi professionali

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Il 17 aprile 2015è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali che avrà validità dal 01.04.205 al 31.03.2018.

Gli argomenti che hanno avuto maggior rilievo in tale trattazione sono stati il lavoro a chiamata, il contratto di reimpiego e il congedo parentale fruibile a ore.

Iniziamo con l’analisi dell’aspetto che a nostro parere risulta essere quello di maggiore interesse: l’introduzione del contratto di reimpiego.

Si tratta di una particola fattispecie contrattuale che ha la finalità di incentivare l’occupazione stabile, puntando maggiormente sui soggetti “deboli”e garantendo la possibilità di retribuire i lavoratori con un salario d’ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli inferiori rispetto a quello di inquadramento ( per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un livello per i successivi 12 mesi.

Tale tipologia contrattuale può essere stipulato seguendo le seguenti caratteristiche: rapporto a tempo indeterminato nei confronti di soggetti che hanno più di 55 anni o inoccupati /disoccupati di lunga durata[1], che rilascino al datore di lavoro idonea documentazione che certifichi lo stato di disoccupazione.

Si sottolinea inoltre che trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, qualora sussistano i requisiti, il datore di lavoro per l’anno 2015 potrà usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014 art.1 commi 118 e seguenti.

C’è da precisare che esistono alcune limitazioni per l’utilizzo di tale istituto, introdotte in fase di sottoscrizione del rinnovo contrattuale, per evitare un uso improprio del contratto:

  1. Non applicabile nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato;
  2. Non applicabile ai lavoratori inquadrati nel livello 5^.

Il secondo punto di interesse è la rimodulazione del monte ore di permessi annuali conseguenti alla riduzione orario, stabilito in 40 o 66 ore annue, a seconda delle distribuzione dell’orario settimanale su 5 o 6 giorni; a decorrere dal 01.04.2015 fino al 31.03.2018 i nuovi assunti vedranno maturare i rol in misura pari al 50% a partire dal 12^ mese successivo la data di assunzione, nella misura del 75% a partire dal 24^ mese successivo l’assunzione fino al 36^ mese, dopodiché la maturazione sarà pari al 100% dei valori su indicati.  Con riferimento al contratto di reimpiego i periodi su esposti verranno ridotti del 50%.

Per quanto riguarda il lavoro intermittente è stato disposto nell'art. 57 del CCNL sottoscritto, che potrà essere stipulato per i periodi caratterizzati da una particolare intensità lavorativa, riportando alcuni momenti significativi tipici del settore quali: dichiarazioni annuali dell'area economica, amministrativa e altre professioni; archiviazione documentale per tutte le aree professionali; informatizzazione del sistema o dei documenti. E' data precisazione che è necessaria l'indicazione all'interno del contratto a chiamata il dettaglio della situazione relativa al picco di maggiore attività. Per quanto concerne l'indennità di disponibilità, per i lavoratori che la garantiscono, essa è stabilita nella misura del 30% della retribuzione comprensiva dei ratei.

In fase di rinnovo contrattuale è stata rivista anche la normativa in merito a rapporti di lavoro a tempo determinato; in particolare sono stati ridefiniti i limiti quantitativi stabilendo le fasce numeriche rapportate al numero di dipendenti a tempo indeterminato. Per studi professionali fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato è possibile avere n. 3 rapporti a tempo determinato, per strutture fino a 15 dipendenti è possibile avere un numero di rapporti a termine pari al 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato, per studi con oltre 15 dipendenti il numero di rapporti a tempo determinato è pari al 30% dei lavoratori stabilmente inquadrati. Inoltre l'art. 53 del CCNL rinnovato prevede, a differenza della normativa fissata dal d.l. 34/2014,che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine, è quello esistente al momento dell'assunzione del lavoratore a tempo determinato.

Altro aspetto interessante approfondito in fase di sottoscrizione del contratto è stato l’introduzione della possibilità di fruire il congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti hanno dato la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge;  il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso devo presentare all'lnps.

Il Coordinamento Scientifico

 di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

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[1] INOCCUPATO DI LUNGA DURATA: soggetto che senza aver svolto precedentemente attività lavorativa, sono alla ricerca si un’occupazione da più di dodici mesi, sei mesi se trattasi di giovani fino a 29 anni.

DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA: soggetto che dopo aver perso il lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, è alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, sei mesi se trattasi di giovani fino a 29 anni.