Offerta di conciliazione: nuovo adempimento per il contratto a tutele crescenti

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Con l’entrata in vigore del D. Lgs 23/2015 in materia di contratto a tutele crescenti è stato introdotto un nuovo istituto di conciliazione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che permette al datore di lavoro di offrire una predeterminata somma al lavoratore in cambio della rinuncia all’impugnativa di licenziamento.

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi sotto elencate:

  • dinanzi al giudice istruttore
  • presso la sede di una delle sigle sindacali maggiormente rappresentative
  • in sede di DTL in commissione conciliativa
  • commissione di certificazione del contratto di lavoro.

Il Ministero a tal proposito ha stabilito che, per verificare l’attuazione della norma e quale sarà l’offerta della conciliazione, è necessario effettuare un’ulteriore comunicazione oltre l’unilav di cessazione entro 65 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro.

A partire dal 01 giugno 2015 è attivo sul portare cliclavoro nella sezione “adempimenti” un’applicazione denominata <UNILAV _Conciliazione>, con la quale il datore di lavoro può comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione, in particolare:

  1. data della proposta dell’offerta di conciliazione
  2. esito (SI/NO) dell’offerta
  3. nel caso in cui l’esito sia positivo ( il dipendente accetta l’offerta del datore di lavoro) è necessario inserire: sede di conciliazione e importo offerto.

Il Ministero ha altresì comunicato che in caso di omesso UNIL_Conciliazione sarà inflitta una sanzione pecuniaria da € 100 a € 500 per ogni dipendente.

Il Coordinamento Scientifico

 di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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