Con l’entrata in vigore del D. Lgs 23/2015 in materia di contratto a tutele crescenti è stato introdotto un nuovo istituto di conciliazione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che permette al datore di lavoro di offrire una predeterminata somma al lavoratore in cambio della rinuncia all’impugnativa di licenziamento.
Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi sotto elencate:
Il Ministero a tal proposito ha stabilito che, per verificare l’attuazione della norma e quale sarà l’offerta della conciliazione, è necessario effettuare un’ulteriore comunicazione oltre l’unilav di cessazione entro 65 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro.
A partire dal 01 giugno 2015 è attivo sul portare cliclavoro nella sezione “adempimenti” un’applicazione denominata <UNILAV _Conciliazione>, con la quale il datore di lavoro può comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione, in particolare:
Il Ministero ha altresì comunicato che in caso di omesso UNIL_Conciliazione sarà inflitta una sanzione pecuniaria da € 100 a € 500 per ogni dipendente.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)