Ticket Aspi sul licenziamento

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Ticket Aspi sul licenziamento: l’interpretazione dell’Inps

Ticket Aspi sul licenziamento 1.jpgLa legge n. 92 del 2012, cd. Riforma Fornero, ha introdotto un contributo a carico del datore di lavoro per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenuti a partire dal 1 gennaio 2013. Con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 l’Inps è intervenuta per chiarire alcuni aspetti applicativi del ticket in alcuni casi effettuando un’interpretazione creativa rispetto al dettato originario della legge.

Secondo l’art. 2 comma 31 i datori di lavoro che dal 1 gennaio 2013 vogliano licenziare un lavoratore devono pagare un contributo pari al 41 % del massimale mensile Inps (per l’anno corrente il 41% di 1.180 €) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 36 mesi.

Modalità dicalcolo Se il periodo lavorato è pari a 12, 24 o 36 mesi l’importo pari a 483.80 € sarà moltiplicato, rispettivamente, per 1, 2, 3. In caso, invece, in cui l’attività lavorativa sia stata prestata per meno di un anno, secondo il mero dettato normativo, nulla sarebbe dovuto dal datore di lavoro. Tuttavia a tal proposito si segnala il diverso orientamento espresso dalla circolare Inpsn. 44 del 22 marzo 2013, che al contrario prevede che l’importo di 483,80 € venga riproporzionato in relazione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. Perciò ad esempio per un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi avremo:

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Il ticket Aspi così riproporzionato sarà pari 241,86 €. La medesima somma sarebbe dovuta se la durata del rapporto di lavoro fosse stata di 6 mesi e 14 giorni, mentre si deve aggiungere un importo pari ad un intero mese (40,31 €) nel caso di durata pari a 6 mesi e 20 giorni.

In più l’ Inps precisa che non vi è alcun riproporzionamento in caso di lavoro part-time, essendo il contributo del tutto slegato dalla durata oraria settimanale della prestazione lavorativa.

Se il rapporto di lavoro interrotto perdurava da 3 anni o più, l’importo da versare non potrà comunque mai superare i 483,80 € moltiplicati per tre annualità.

Ai fini del calcolo dell’anzianità aziendale si considerano oltre tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato successivamente trasformati a tempo indeterminato senza alcuna interruzione del rapporto.

Ticket Aspi sul licenziamento 2.jpgEsclusioni dall’obbligo del versamento – Sono esclusi dall’obbligo del versamento tutte le interruzioni del rapporto di lavoro dovute a dimissioni, risoluzione consensuale e decesso del lavoratore. Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi si segnala che il ticket non sarà dovuto solo fino al 31 dicembre 2016 in quanto fino a tale data si applica la procedura di mobilità, mentre dal 1 gennaio 2017 a meno di accordi sindacali, sarà dovuto il contributo di € 483,80 moltiplicato per 3.

Fino al 2015 il datore di lavoro non è obbligato al versamento del contributo nè in presenza di licenziamenti dovuti a cambi d’appalto, quando vi sia continuità occupazionale presso altri datori di lavoro, né in caso di interruzioni di contratti a tempo indeterminato nel settore edile per chiusura del cantiere.

Particolari categorie obbligate – Il ticket sul licenziamento è dovuto anche in caso di recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione previsto dall’apprendistato. Il contributo sarà anche dovuto in caso di risoluzione consensuale al termine della procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 o in seguito a trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e comunque raggiungibile in almeno 80 minuti. Il datore di lavoro sarà eccezionalmente obbligato al ticket anche in caso di dimissioni prestate dal lavoratore per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.

Termini di pagamento – Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato nella denuncia Uniemens del mese successivo a quello in cui si è verificato il licenziamento.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)

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