Le prestazioni discontinue integrano il rapporto di lavoro subordinato?

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Il rapporto di lavoro subordinato o dipendente si configura quando il lavoratore s’impegna a lavorare, manualmente o intellettualmente, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro in cambio di una controprestazione e, dunque, di una retribuzione per l’attività lavorativa svolta.

La validità del contratto di lavoro è subordinata alla presenza di alcuni requisiti essenziali quali:

  • il consenso delle parti: è necessario che entrambi i soggetti stipulanti il contratto siano in possesso della capacità di concludere un contratto di lavoro e che non ci siano vizi nella formazione del consenso. Si è capaci di concludere un contratto di lavoro al compimento della maggiore età mentre la capacità di prestare l’attività lavorativa si acquista all’età di quindici anni;
  • la forma: il contratto di lavoro può essere concluso oralmente, ma è preferibile la forma scritta;
  • la causa: ovvero lo scambio tra la prestazione del lavoratore e la retribuzione, che deve essere lecita, quindi conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
  • l’oggetto: il contratto deve indicare l’attività che il lavoratore presta, che deve essere necessariamente lecita, possibile, determinata o determinabile. È importante che siano elencate tutte le informazioni necessarie a disciplinare il rapporto di lavoro quali la mansione, l’inquadramento, la data d’inizio del rapporto, l’importo della retribuzione, il luogo e l’orario di lavoro e così via.

Recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23056 del 3 ottobre 2017, ha affermato che non è esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui le prestazioni lavorative siano discontinue. La Cassazione ha superato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, con una sentenza del 2011, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro caratterizzato da occasionalità. Secondo la Corte territoriale, sarebbe venuta a mancare la prova di una disponibilità continuativa della dipendente in questione, sebbene la discontinuità delle prestazioni non sia un elemento sufficiente per escludere la subordinazione.

Ad avviso della Cassazione, l’elemento della continuità non è indispensabile per identificare la natura subordinata del rapporto di lavoro, dal momento che le parti possono concordare una modalità di svolgimento della prestazione a seconda delle richieste o delle disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro, rispettivamente, a chiamata o intermittente, con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni discontinue o part-time verticale, quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati della settimana, mese o anno.

Ai sensi dell’art. 2094 c.c., il concetto di subordinazione “non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro”

Dunque, la modalità temporale ed occasionale di svolgimento della prestazione integra il rapporto di lavoro subordinato, anche se non è provata la continuità giornaliera.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.