Successione contratti a termine: ritornano gli intervalli ante riforma Fornero

indietro

E’ noto che la Riforma Fornero aveva aumentato i termini di intervallo tra un contratto a termine e il successivo, aumentandoli a 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 90 giorni per quelli con durata superiore.  Tale innovazione modificava la precedente disciplina vigente fin dal 1997 con il Pacchetto Treu, la quale poneva i più brevi termini di 10 e 20 giorni per contratti aventi durata rispettivamente inferiore e superiore ai 6 mesi.

Il Governo, successivamente, ha costatato che l’allungamento dell’intervallo tra un contratto ed il successivo imposto dalla Riforma, non aveva tanto l’effetto di favorire le stabilizzazioni, quanto piuttosto quello di sfavorire i lavoratori a cui sempre più spesso non venivano rinnovati i contratti in scadenza.

Il decreto del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013, c.d. decreto lavoro,  relativamente alla successione dei contratti a termine, ha ripristinato la situazione quae ante cancellando di fatto quanto previsto a riguardo dalla Riforma Fornero. In particolare, il decreto, ritorna a prevedere un intervallo di 10 giorni per il rinnovo di un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi, e uno di 20 giorni per il rinnovo di un contratto di durata superiore a 6 mesi. E’ bene precisare che resta ferma la possibilità per la contrattazione collettiva, anche di secondo livello, di prevedere termini diversi.

La Riforma Fornero aveva previsto anche la possibilità di operare una prosecuzione di fatto dei rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a 30 giorni, per contratti di durata inferiore a 6 mesi, e 50 giorni per contratti di durata superiore. Questa possibilità era tuttavia esclusa per i contratti a tempo determinato acausali, cioè quelli di durata non superiore ai 12 mesi, per i quali era possibile omettere la ragione di carattere produttivo organizzativo o sostitutivo che aveva portato all’ assunzione a termine.

Il decreto lavoro ha ora ammesso la prosecuzione di fatto anche dei contratti a termine acausali. In più, in un’ottica si semplificazione della procedura, ha abrogato l’obbligo di comunicare, prima della fine del rapporto, l’intenzione di proseguirlo e il nuovo termine.

In relazione ai contratti a termine acausali, il decreto lavoro ha introdotto un’importante novità. La Riforma Fornero, infatti, prevedeva una serie di casi in cui la contrattazione collettiva permetteva ai datori di lavoro di instaurare rapporti a termine acausali, nel limite del 6 % dei lavoratori impiegati. Ciò avveniva per:

-      avvio di una nuova attività;

-      lancio di un nuovo prodotto o di un servizio innovativo;

-      implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;

-      rinnovo o proroga di una commessa consistente;

-      fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo.

Il nuovo decreto lavoro, nell’ottica di favorire lo sviluppo occupazionale anche attraverso contratti a termine, ha previsto che i contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale, potessero applicare contratti a termine acausali pure al di fuori dei casi sopra elencati e “in ogni altra ipotesi” in cui ciò si renda necessario.

In conclusione, ricordiamo che resta fermo l’aumento contributivo introdotto dalla Riforma Fornero per coloro che assumono con contratto a tempo determinato.

 

Le principali innovazioni del decreto lavoro sui contratti a termine

Riduzione intervalli successione contratti a termine:

10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi

20 giorni per contratti superiori a 6 mesi

Prosecuzione di fatto dei contratti a termine acausali

Abrogazione della comunicazione obbligatoria sulla prosecuzione di fatto

Possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere nuove ipotesi in cui stipulare contratti acausali

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)