Il 12 marzo 2016 è
entrata in vigore una nuova procedura telematica per la comunicazione (o
revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. Dalla suddetta data, le
dimissioni/risoluzioni consensuali comunicate dal lavoratore con modalità
diverse rispetto a quelle telematiche sono considerate inefficaci.
L’istituto delle dimissioni prevede che il lavoratore può
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi momento,
con un preavviso di volta in volta stabilito dalla contrattazione collettiva,
salvo la presenza di una giusta causa.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso
l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che
sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
In particolare, al lavoratore dimissionario che non presta
preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze nette spettanti
il suddetto importo (c.d. mancato preavviso). Qualora il datore di lavoro
dispensi il lavoratore dimissionario dal prestare preavviso, lo stesso è tenuto
a corrispondere al lavoratore il suddetto importo (c.d. indennità sostitutiva
del preavviso).
Si ritiene opportuno segnalare alcuni tra i più
significativi casi di dimissioni non ordinarie:
- dirigenti:
le dimissioni in presenza di tali figure professionali richiedono periodi di
preavviso più lunghi di quelli indicati dalla contrattazione collettiva per
operai, impiegati e quadri;
- matrimonio:
le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta
di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze,
devono essere confermate personalmente dal dipendente recandosi entro un mese alla
Direzione territoriale del lavoro (DTL), altrimenti saranno considerate nulle;
- maternità e paternità:
le dimissioni rese dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal/la
dipendente durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di
accoglienza del minore adottato o in
affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del
Lavoro competente per territorio; la conferma delle dimissioni deve essere
effettuata personalmente dalla lavoratrice/lavoratore presso la DTL. Si precisa
inoltre che la
lavoratrice che rassegni le dimissioni durante il periodo nel quale
sussiste il divieto di licenziamento in seguito alla maternità ha diritto
all’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dalle ragioni che
l’hanno indotta al recesso.
- periodo di prova:
le dimissioni rese durante il periodo di prova non richiederanno alcun
preavviso in relazione alla natura giuridica di detto periodo, in cui vi è il
diritto di libera recidibilità delle parti in qualsiasi momento, inoltre La circolare n.12/2016 del Ministero del Lavoro specifica che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova;
- lavoro a termine:
in caso di dimissioni il lavoratore potrà essere chiamato al risarcimento dei
danni in caso di assenza di giusta causa, oppure pretendere il risarcimento dei
danni nel caso in cui sussista la giusta causa.
Il Comitato Scientifico di
Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)
