Dimissioni Volontarie - Chiarimenti

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Il 12 marzo 2016 è entrata in vigore una nuova procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.  Dalla suddetta data, le dimissioni/risoluzioni consensuali comunicate dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle telematiche sono considerate inefficaci.

L’istituto delle dimissioni prevede che il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi momento, con un preavviso di volta in volta stabilito dalla contrattazione collettiva, salvo la presenza di una giusta causa.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

In particolare, al lavoratore dimissionario che non presta preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze nette spettanti il suddetto importo (c.d. mancato preavviso). Qualora il datore di lavoro dispensi il lavoratore dimissionario dal prestare preavviso, lo stesso è tenuto a corrispondere al lavoratore il suddetto importo (c.d. indennità sostitutiva del preavviso).

 

Si ritiene opportuno segnalare alcuni tra i più significativi casi di dimissioni non ordinarie:

  • dirigenti: le dimissioni in presenza di tali figure professionali richiedono periodi di preavviso più lunghi di quelli indicati dalla contrattazione collettiva per operai, impiegati e quadri;
  • matrimonio: le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate personalmente dal dipendente recandosi entro un mese alla Direzione territoriale del lavoro (DTL), altrimenti saranno considerate nulle;
  • maternità e paternità: le dimissioni rese dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal/la dipendente durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio; la conferma delle dimissioni deve essere effettuata personalmente dalla lavoratrice/lavoratore presso la DTL. Si precisa inoltre che la lavoratrice che rassegni le dimissioni durante il periodo nel quale sussiste il divieto di licenziamento in seguito alla maternità ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dalle ragioni che l’hanno indotta al recesso.
  • periodo di prova: le dimissioni rese durante il periodo di prova non richiederanno alcun preavviso in relazione alla natura giuridica di detto periodo, in cui vi è il diritto di libera recidibilità delle parti in qualsiasi momento, inoltre La circolare n.12/2016 del Ministero del Lavoro specifica che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova;
  • lavoro a termine: in caso di dimissioni il lavoratore potrà essere chiamato al risarcimento dei danni in caso di assenza di giusta causa, oppure pretendere il risarcimento dei danni nel caso in cui sussista la giusta causa.

Il Comitato Scientifico di

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)

 

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