Indennità una tantum co.co.pro.

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La Legge 92/2012 ha cambiato i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dell’indennità una tantum per i collaboratori a progetto.

Per avere diritto a questo sussidio il lavoratore deve:

  • avere operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente quello della richiesta;

  • aver guadagnato nell'anno precedente un reddito fiscalmente imponibile inferiore a 20.000 euro (da rivalutare);

  • avere un contributo mensile nell'anno di richiesta;

  • avere almeno due mesi di disoccupazione nell'anno precedente quello della richiesta;

  • avere almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell'anno precedente quello della richiesta.

L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente. È pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.

Per i collaboratori a progetto il cui rapporto di lavoro è terminato entro il 31 dicembre 2012 il requisito dei due mesi senza contratto di lavoro si realizza alla scadenza del contratto con la presentazione della domanda nei 30 giorni successivi.

Per questi lavoratori i requisiti previsti erano:

  • avere svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (la monocommittenza si riferisce all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro);

  • avere guadagnato nell’anno precedente fra i 5.000 e i 20.000 euro;

  • avere almeno 3 mesi di versamenti contributivi nella Gestione separata INPS nell’anno precedente e almeno 1 mese nell’anno in corso;

  • non avere un contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

Il pagamento avviene:

  • in un’unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 1.000 euro;

  • in più rate mensili (pari o inferiori a 1.000 euro) se l’importo è superiore a 1.000 euro.

Si decade dal diritto in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo.

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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