Nuove sanzioni per lavoro nero: D.lgs. 151-2015

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Dal 24 settembre 2015, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 151/2015, recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese ed altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità”, è stato modificato il regime sanzionatorio in materia di lavoro nero (id: senza preventiva comunicazione UNILAV). In particolare, l'art. 22 del prefato decreto istituisce – quanto alla sanzione amministrativa, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici - le seguenti gradualità: 

  • da € 1.500 a € 9.000  –  in presenza di lavoro irregolare fino a 30 giorni; 
  • da € 3.000 a € 18.000 –  in presenza di lavoro irregolare da 31 a 60 giorni;  
  • da € 6.000 a € 36.000 - in presenza di lavoro irregolare oltre i 60 giorni. 

Le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 20% in caso di impiego di stranieri irregolari e minori in età non lavorativa. 

Per tutte le ipotesi sanzionatorie (eccetto quelle per lavoro minorile ed extracomunitari privi del permesso di soggiorno) si applica la procedura diffida prevista dall'art. 13 del D.Lgs 124/2004, con possibilità, quindi, di pagare l'importo minimo delle tre ipotesi prospettate.  La diffida prevede, in aggiunta al pagamento della sanzione come sopra specificato, per i lavoratori in forza presso il datore anche l'obbligo di stipula del contratto di lavoro. Il contratto dovrà essere stipulato alternativamente: 

  • a tempo indeterminato, anche part-time con orario non inferiore al 50% di quello normale; 
  • a tempo determinato, a tempo pieno non inferiore a tre mesi.  
  • in ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento in servizio per almeno tre mesi. 

Nel caso di cui al capoverso precedente (assunzione a seguito di ispezione) l’ottemperanza alla diffida (assunzione e pagamento dei contributi, premi e sanzioni) dovrà avvenire entro 120 gg. dalla notifica del verbale. Il predetto obbligo assuntivo, naturalmente, non riguarda quei lavoratori che, ancorché avviati in nero, risultino al momento dell’ispezione già regolarmente assunti per un periodo di lavoro successivo.

Il comma 4 dell’art. 22 si occupa delle sanzioni previste dall’art. 14 T.U. sicurezza sul lavoro che comportano la sospensione dell'attività. Le novità riguardano l’entità e la possibilità di ottenere la revoca della sospensione mediante pagamento rateizzato.

Quanto all’importo:

  • € 2.000,00 per lavoro nero (prima era di 1.950)
  • € 3.200,00 per gravi violazioni in materia di sicurezza (prima era di 3.250) 

E’ stata introdotta la possibilità di ottenere la revoca del provvedimento con il versamento del 25% del dovuto per poi saldare entro 6 mesi dall’istanza di revoca, con maggiorazione del 5%.

Tanto premesso, con la lettera circolare in commento, prot. 37/0016494/MA008.A001.1476 del 07.10.2015, il Ministero ha inteso chiarire alcuni importanti aspetti legati al regime intertemporale delle sanzioni.

Ebbene, la nuova disciplina sanzionatoria, in base all'art. 1 della Legge 689/1981 trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente (id: accertati e/o la cui condotta sia cessata) all'entrata in vigore del Decreto Legislativo, ergo dal 24.09.2015.

Ciò comporta che si applica la previgente disciplina sanzionatoria per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015.

Allo stesso modo, non può trovare applicazione l'introduzione della procedura di diffida ed il mantenimento in servizio per tre mesi, per condotte iniziate e cessate prima del 24/09/2015.

Di converso, per sua natura l'illecito si consuma al momento della cessazione della condotta, con la conseguenza che, per le condotte iniziate precedentemente al 24 settembre e proseguite dopo tale data, troverà applicazione l'art. 22 del D.Lgs 151/2015.  

La novella in commento (comma 3-quinquiesha abrogato anche, sempre con decorrenza dal 24.09.2015, le sanzioni per mancata comunicazione UNILAV e mancata consegna della lettera di assunzione di cui all’art. 19 commi 2 e 3 del decreto delegato 276/2003. Pertanto, le suddette sanzioni (art. 19 decreto legislativo 276/20003) non saranno applicate per le condotte rilevate dal 24 settembre 2015. 

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

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