La nuova disciplina CIGO secondo D.Lgs n. 148/15

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La nuova disciplina dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) introdotta dal D.Lgs n. 148/15, modifica la disciplina previgente sia per il diritto alle prestazioni sia per la partecipazione dei datori di lavoro al relativo finanziamento. Rimane invariata la finalità della CIGO che è uno strumento a sostegno delle imprese costrette temporaneamente a contrarre o sospendere la propria attività. Ai lavoratori interessati è riconosciuta un’indennità, a carico dell’INPS, nella misura dell’80% della retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra lo zero e il limite dell’orario contrattuale, nel limite di tetti massimi annualmente rivalutati.

L’integrazione salariale ordinaria è concessa in presenza di: ƒ situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; ƒ situazioni temporanee di mercato.

La disciplina in oggetto e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione, indipendentemente dal numero di addetti, alle: ƒ 

  • imprese industriali
  • cooperative di produzione e lavoro
  • cooperative agricole
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei

Destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria sono la generalità lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati, quadri, intermedi) compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Si precisa che nel caso in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia della CIGO che della CIGS o della sola CIGO gli apprendisti professionalizzanti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. Per accedere ai trattamenti i soggetti sopra individuati devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento (requisito non necessario in caso di richiesta di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale).

Per quanto concerne la nuova durata complessiva dell’integrazione ordinaria e straordinaria, si precisa che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. La durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (in alcuni casi cumulando i periodi di CIGO, CIGS e solidarietà si può arrivare a godere al massimo di 36 mesi di trattamento nel quinquennio mobile). Nel settore dell’edilizia e affini, la durata massima complessiva è stabilita in 30 mesi in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva. I predetti limiti di durata sono rivolti all’unità produttiva singolarmente considerata. Secondo le nuove disposizioni è stato previsto un nuovo limite di ore richieste: nei limiti temporali di durata del trattamento non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente la richiesta di integrazione salariale.

Per richiedere l’intervento della CIGO, il datore di lavoro deve preventivamente attivare la procedura di consultazione sindacale dando comunicazione delle cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e durata prevedibile e del numero di lavoratori interessati; La richiesta di intervento deve essere presentata telematicamente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro e deve contenere in allegato copia della predetta comunicazione o del verbale di accordo.

 

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)


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