Tempo determinato, nuove interpretazioni

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Contratto a tempo determinato: nuove interpretazioni Ministeriali

In riferimento all’art. 1, comma 1 d.lgs. n. 368/2001 come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. A), l.n. 92 del 2012 secondo cui “il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato consistuisce la forma comune di rapporto di lavoro”, il Ministero ha chiarito che qualora non si riscontrino degli elementi di specialità tali da giustificare l’utilizzo di altre forme contrattuali, il rapporto di lavoro va ricondotto alla “forma comune”, cioè al contratto a tempo indeterminato.

E’ noto che la Riforma Fornero ha dato al datore di lavoro la possibilità di stipulare un primo contratto a termine “acausale”, cioè anche in assenza di una ragione che giustifichi il ricorso alla forma del contratto a tempo determinato in luogo di quello indeterminato. A tal proposito, il Ministero sottolinea che il ricorso al contratto acausale è possibile solo per una durata massima di 12 mesi. In caso di durata inferiore all’anno, il Ministero precisa che tale contratto non sarà prorogabile e, in caso di seconda assunzione, si dovrà giustificare l’utilizzo del contratto a tempo determinato.

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Il Ministero ha specificato che in presenza di un precedente rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore di lavoro, questo potrà comunque proporre al lavoratore un primo contratto a tempo determinato “acausale”, trattandosi del primo rapporto di lavoro subordinato.

Pur se le legge non ammette una proroga del contratto a tempo determinato “acausale”, il Ministero ha chiarito che è possibile una prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro per un periodo massimo di 30 giorni, per contratti di durata inferiore a 6 mesi, e di 50 giorni, per contratti superiori ai 6 mesi. Il cd. periodo cuscinetto di 30 0 50 giorni fa si che la durata complessiva di un contratto “acausale” ammessa dalla legge sia pari a 1 anno e 50 giorni.

Il Ministero ha chiarito che, sebbene la Riforma abbia introdotto ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, una sanzione in caso di mancata comunicazione della prosecuzione del contratto, l’omissione o il tardivo avviso della continuazione del rapporto lavorativo durante il periodo cuscinetto non ha alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio. Tuttavia la prosecuzione del  rapporto per un periodo ulteriore rispetto al periodo tollerato di 30 o 50 giorni, sarà considerata “lavoro nero” e sarà perciò soggetto alla maxisanzione prevista dalla Riforma.  

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L’intervallo di 60 e 90 giorni per la successione dei contratti a termine si applica a qualunque tipologia di contratto, anche in caso di assunzioni per ragioni sostitutive come la sostituzione di maternità. Secondo l’interpretazione del Ministero solo in caso di assunzione del lavoratore in mobilità non vanno applicati i suddetti intervalli poiché tale fattispecie non rientra nelle previsioni dell’art. 8 comma 2, l. n. 223/1991.

Contratto a tempo determinato.jpgIl Ministero ha voluto chiarire anche la disposizione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 368 del 2001, che consente la riduzione dell’intervallo per la successione dei contratti a termine, a 20 o 30 giorni in presenza di ragioni organizzative legate, ad esempio, all’inizio di una nuova attività o al lancio di un nuovo prodotto, oppurein ogni altro caso previsto dai contratti collettivi. Il Ministero specifica che la contrattazione collettiva nazionale e quella di secondo livello possono prevedere la riduzione dei termini a 20 o 30 giorni per motivi diversi da quelli organizzativi, specificando le situazioni in cui ciò si verifica.

L’art. 5 comma 4 bis, D.lgs. n. 368/2001, prevede il limite dei 36 mesi per la durata di un rapporto a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro e la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in caso di superamento del suddetto limite. A questo proposito il Ministero ha precisato che la misura sanzionatoria della trasformazione non si applica ai contratti di somministrazione a tempo determinato anche se eccedenti i 36 mesi.

Il Ministero ha risolto il quesito relativo alla possibilità di assumere un lavoratore con contratto di lavoro intermittente dopo un primo contratto a tempo determinato senza rispettare gli intervalli di 60 o 90 giorni. Ha risposto che pur non essendoci in astratto una preclusione in tal senso, si potrebbe contestare la violazione di una norma imperativa, il contratto comunque stipulato sarebbe nullo perché contra legem e si applicherebbe anche l’ulteriore sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)

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