L’INPS nell’ambito delle misure di sostegno al reddito assicurate dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con la Circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, a seguito dell’entrata in vigoredel D.Lgs n. 148/2015, illustra la disciplina dell’assegno ordinario.
In merito al campo di applicazione secondo l'art. 30 del D.Lgs n. 148/2015, l’INPS fa presente che le regole sono fissate da appositi accordi collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali accordi sono recepiti con decreti ministeriali, pertanto l’ambito di applicazione dei Fondi Bilaterali è determinato dai decreti istitutivi degli stessi.Come noto, l’Istituzione dei predetti fondi è obbligatoria:
Per quanto concerne le nuove disposizioni trovano applicazione a tutti i trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se aventi ad oggetto eventi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati prima.
In merito alla richiesta di assegno ordinario, viene precisato che alle domande presentate per eventi antecedenti o comunque iniziati prima del 24 settembre 2015, si applicano le regole fissate dai singoli decreti istitutivi dei Fondi; per quanto riguarda il computo di tali eventi ai fini del limite di durata si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 24 settembre 2015; ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesiin un quinquennio mobile) i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.
In merito alla durata della prestazione il ricorso all’assegno ordinario è legittimo in presenza delle causali che giustificano l’intervento della cCIGO e CIGS (art. 11 e 21 del D.Lgs n.148/2015) ed è comunque ammissibile se sussiste la previsione di una ripresa dell’attività lavorativa.
Causali, Durata e Importi
Eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti
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13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile
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Situazioni temporanee di mercato
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13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile |
Riorganizzazione aziendale |
24 mesi in un quinquennio mobile
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Crisi aziendale
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12 mesi . Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Contratto di solidarietà |
24 + 12 mesi in un quinquennio mobile |
Per la quantificazione dell’importo si demanda alla volontà delle parti che, comunque,devono stabilire una misura non inferiore all’importo stabilito per l’integrazione salariale e rivalutato annualmente dall’INPS. Pertanto ciascun Fondo non può fissare una misura minima al di sotto dei limiti previsti epr la CIGO-CIGS, ma può derogare ai tetti dei massimali mensili previsti per l’integrazione salariale. L’importo dell’indennità non è ridotto del 5,84% (aliquota contributiva posta a caricodegli apprendisti) a meno che l’applicazione di tale trattenuta sia prevista dai decretiistitutivi dei Fondi.
Contributo addizionale
A carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse (nella misura prevista dai decreti istitutivi dei Fondi) e comunque non inferiore all'1,5%.
La base di calcolo è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario. Per il Fondo di integrazione salariale, la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo della prestazionedell’assegno ordinario è pari al 4% della retribuzione persa.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata:
Si tratta di termini ordinatori, nel senso che il mancato rispetto degli stessi comporta:
Circolare 201 del 16-12-2015.pdf
l Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)