Assegno Ordinario per sospensione o riduzione di lavoro

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L’INPS nell’ambito delle misure di sostegno al reddito assicurate dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con la Circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, a seguito dell’entrata in vigoredel D.Lgs n. 148/2015, illustra la disciplina dell’assegno ordinario.

In merito al campo di applicazione secondo l'art. 30 del D.Lgs n. 148/2015, l’INPS fa presente che le regole sono fissate da appositi accordi collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali accordi sono recepiti con decreti ministeriali, pertanto l’ambito di applicazione dei Fondi Bilaterali è determinato dai decreti istitutivi degli stessi.Come noto, l’Istituzione dei predetti fondi è obbligatoria:

  • in tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa inmateria di trattamenti di integrazione salariale,
  • per le aziende che occupano più di 5 dipendenti compresi gli apprendisti edesclusi i dirigenti (a meno che la loro inclusione non sia espressamente previstadalla regolamentazione contrattuale).

Per quanto concerne le nuove disposizioni trovano applicazione a tutti i trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se aventi ad oggetto eventi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati prima.

In merito alla richiesta di assegno ordinario, viene precisato che alle domande presentate per eventi antecedenti o comunque iniziati prima del 24 settembre 2015, si applicano le regole fissate dai singoli decreti istitutivi dei Fondi; per quanto riguarda il computo di tali eventi ai fini del limite di durata si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 24 settembre 2015; ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesiin un quinquennio mobile) i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.

In merito alla durata della prestazione il ricorso all’assegno ordinario è legittimo in presenza delle causali che giustificano l’intervento della cCIGO e CIGS (art. 11 e 21 del D.Lgs n.148/2015) ed è comunque ammissibile se sussiste la previsione di una ripresa dell’attività lavorativa.

 

Causali, Durata e Importi

Eventi transitori e non imputabili

all’impresa o ai dipendenti

 

13 settimane fino ad un massimo di 52 nel

biennio mobile

 

Situazioni temporanee di mercato

 

13 settimane fino ad un massimo di 52 nel

biennio mobile

Riorganizzazione aziendale

24 mesi in un quinquennio mobile

 

Crisi aziendale

 

12 mesi . Un nuova istanza può essere

concessa non prima che sia decorso un

periodo pari a due terzi di quello relativo

alla precedente autorizzazione

Contratto di solidarietà

24 + 12 mesi in un quinquennio mobile

 

Per la quantificazione dell’importo si demanda alla volontà delle parti che, comunque,devono stabilire una misura non inferiore all’importo stabilito per l’integrazione salariale e rivalutato annualmente dall’INPS. Pertanto ciascun Fondo non può fissare una misura minima al di sotto dei limiti previsti epr la CIGO-CIGS, ma può derogare ai tetti dei massimali mensili previsti per l’integrazione salariale. L’importo dell’indennità non è ridotto del 5,84% (aliquota contributiva posta a caricodegli apprendisti) a meno che l’applicazione di tale trattenuta sia prevista dai decretiistitutivi dei Fondi.

Contributo addizionale

A carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse (nella misura prevista dai decreti istitutivi dei Fondi) e comunque non inferiore all'1,5%.

La base di calcolo è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario. Per il Fondo di integrazione salariale, la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo della prestazionedell’assegno ordinario è pari al 4% della retribuzione persa.

La domanda di assegno ordinario deve essere presentata:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (termine iniziale) e
  • non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione (terminfinale).

Si tratta di termini ordinatori, nel senso che il mancato rispetto degli stessi comporta:

  • l’irricevibilità della domanda in caso di presentazione prima dei 30 giorni;
  • lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione nel caso di presentazione oltre i 15 giorni.

Circolare 201 del 16-12-2015.pdf

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l Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)