Associazione in partecipazione, lavoro a progetto: interpretazioni del Ministero

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Le nuove interpretazioni del Ministero sull’associazione in partecipazione e sul lavoro a progetto

Associazione in partecipazione

  • Il Ministero ha chiarito quali sono i casi in cui si verifica la trasformazione del contratto di associazione in partecipazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In primo luogo, ciò si verifica nel caso in cui venga superato il numero di tre associati con apporto di lavoro e sempre che non si tratti di familiari dell’associante quali coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

Vi è presunzione di subordinazione anche quando non vi è partecipazione degli associati lavoratori agli utili dell’ impresa o dell’affare e quando l’associante non abbia provveduto a redigere e consegnare l’annuale  rendiconto dell’affare compiuto.Associazione in partecipazione.png

Lavoratori a progetto

  • Il Ministero è intervenuto per chiarire come va interpretata l’eliminazione della locuzione “programma o fasi di esso” dalla definizione legislativa, spiegando che ciò che caratterizza questa tipologia contrattuale è la riconduzione di uno specifico progetto ad un risultato finale. In particolare specifica che il progetto non può mai venire a coincidere con l’oggetto sociale o con un’attività rientrante nel normale ciclo produttivo aziendale,  né d’altra parte può essere standardizzato o troppo generico. Al contrario è importante che il progetto contenga le linee guida necessarie per lo svolgimento della prestazione e individui il risultato finale che il collaboratore deve perseguire.
  • Il lavoro a progetto è una prestazione lavorativa di carattere parasubordinato pertanto il compenso non deve essere erogato in relazione alle ore di impiego del collaboratore, ma soltanto in ragione del risultato da raggiungere. Tuttavia il Ministero specifica che l’elemento temporale può rilevare ai fini di stabilire la congruità del compenso elargito, il quale va comunque determinato sulla base dei minimi salariali percepiti dai lavoratori subordinati, adibiti a mansioni equiparabili, secondo i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su scala nazionale (art. 63, d.lgs. n. 276/2003).

In assenza di una contrattazione collettiva si applicano “le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.

  • Il Ministero ha precisato che l’elencazione delle attività contenute nella circolare 29/2012 vuole essere un elenco non esaustivo ma esemplificativo, stilato sulla base dei più diffusi orientamenti giurisprudenziali, di quelle prestazioni che risultano difficilmente inquadrabili come lavoro parasubordinato e a progetto. Tale elencazione deve servire solo come guida per uniformare l’attività ispettiva, è infatti ammessa prova contraria e permane la facoltà del giudice del lavoro di qualificare in modo diverso la prestazione lavorativa.

 Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)