Con interpello numero 7 del 2016, il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero contributivo di cui alla Legge 190 del 2014, ai fini dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato, da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.
Il Ministero del lavoro rammenta che
in tema di diritto di precedenza la normativa stabilisce che "salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".
Tale normativa stabilisce altresì che il diritto di precedenza può essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria
volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Alla luce delle sueposte considerazioni il Ministero del lavoro afferma che in
assenza della espressa manifestazione per iscritto del lavoratore, il datore
può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla
trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò sia nelle
ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia
cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei
mesi, risulti ancora in corso.
Si allega testo integrale dell’Interpello 7/2016.
Il Coordinamento di Consulenza del
Lavoro 3.0 srl (Società tra Professionisti)