Diritto di precedenza ed esonero contributivo.

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Con interpello numero 7 del 2016, il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero contributivo di cui alla Legge 190 del 2014, ai fini dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato, da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.

Il Ministero del lavoro rammenta che in tema di diritto di precedenza la normativa stabilisce che "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".
Tale normativa stabilisce altresì che il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Alla luce delle sueposte considerazioni il Ministero del lavoro afferma che in assenza della espressa manifestazione per iscritto del lavoratore, il datore può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.
Si allega testo integrale dell’Interpello 7/2016.

Il Coordinamento di Consulenza del

Lavoro 3.0 srl (Società tra Professionisti)

 

 

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