Il lavoro accessorio è vietato negli appalti e subappalti del settore edile.

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Nessun settore produttivo, né comparto contrattuale è escluso astrattamente, in via generale,  dall’utilizzo  della  tipologia  di  lavoro accessorio (cosiddetti voucher o buoni lavoro)  ivi  compreso  il  settore dell’edilizia.  Nel  ricorso  a  prestazioni  lavorative  in  lavoro  accessorio  nel  settore  edile  e  nei settori connessi  occorre però prestare peculiare attenzione al divieto posto dall’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015 (“è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di  appalti  di  opere  o  servizi”) per  cui  nessun  lavoro  accessorio  potrà  svolgersi   all’interno di un cantiere edile in appalto o in subappalto.