Nessun settore produttivo, né comparto contrattuale è escluso astrattamente, in via generale, dall’utilizzo della tipologia di lavoro accessorio (cosiddetti voucher o buoni lavoro) ivi compreso il settore dell’edilizia. Nel ricorso a prestazioni lavorative in lavoro accessorio nel settore edile e nei settori connessi occorre però prestare peculiare attenzione al divieto posto dall’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015 (“è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi”) per cui nessun lavoro accessorio potrà svolgersi all’interno di un cantiere edile in appalto o in subappalto.