Primi chiarimenti ministeriali sulle dimissioni volontarie.

indietro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare numero 12 del 4 marzo 2016  http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_MLPS_4_marzo_2016_n.12.pdf  , ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale che sarà operativa dal 12 marzo 2016.

 

Nella circolare sono tra l’altro illustrate dettagliatamente le modalità di compilazione del modello telematico che sarà disponibile entro il 12 marzo 2016, sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it e che sarà utilizzabile sia dai lavoratori, che dovranno munirsi del PIN INPS dispositivo, che dai soggetti che la disposizione individua come intermediari (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, etc.), che dovranno essere registrati sul portale Cliclavoro come "Operatori".

 

Il modello si compone di 5 (cinque) sezioni:

- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;

- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;

- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando, nel caso di dimissioni o

risoluzione consensuale, la data di decorrenza delle stesse;

- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile ii modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.

 

La data di trasmissione è importante anche perché consente al Sistema di "controllare" il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni.

Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del Lavoro territorialmente competente rendendo così le dimissioni valide.

 

Nella circolare viene dato spazio anche alle sanzioni alle quali è sottoposto il datore di lavoro che altera i moduli attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. In particolare si prevede che : “Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro”.

 

Il Comitato Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)