La responsabilità solidale negli appalti: le nuove interpretazioni ministeriali
A tal proposito il Ministero precisa che la contrattazione collettiva nazionale può stabilire l’esclusione della responsabilità solidale solo in relazione ai trattamenti retributivi, non potendo derogare anche per i versamenti previdenziali in quanto gli istituti previdenziali sono soggetti terzi rispetto alle parti sociali coinvolte nella stipula dei contratti collettivi. Quest’ultime, inoltre, se avessero il potere di derogare alla responsabilità solidale anche in materia previdenziale finirebbero per incidere anche sulla finanza pubblica esorbitando, quindi, dalle proprie competenze.
Si segnala, tuttavia, il parere discordante dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro secondo cui i CCNL non sono contratti di fonte privatistica in quanto le parti sociali operano su delega del Legislatore e avrebbero perciò i poteri per derogare alla disciplina generale, posta dall’art. 29, comma 2, anche in ambito previdenziale.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)