Responsabilità solidale negli appalti

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La responsabilità solidale negli appalti: le nuove interpretazioni ministeriali

  • La contrattazione collettiva nazionale può derogare alla responsabilità solidale negli appalti prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Responsabilità solidale negli appalti2.jpgA tal proposito il Ministero precisa che la contrattazione collettiva nazionale può stabilire l’esclusione della responsabilità solidale solo in relazione ai trattamenti retributivi, non potendo derogare anche per i versamenti previdenziali in quanto gli istituti previdenziali sono soggetti terzi rispetto alle parti sociali coinvolte nella stipula dei contratti collettivi. Quest’ultime, inoltre, se avessero il potere di derogare alla responsabilità solidale anche in materia previdenziale finirebbero per incidere anche sulla finanza pubblica esorbitando, quindi, dalle proprie competenze.

Si segnala, tuttavia, il parere discordante dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro secondo cui i CCNL non sono contratti di fonte privatistica in quanto le parti sociali operano su delega del Legislatore e avrebbero perciò i poteri per derogare alla disciplina generale, posta dall’art. 29, comma 2, anche in ambito previdenziale.

 

  • Il Ministero chiarisce che la locuzione “lavoratori” contenuta nell’art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, si deve intendere riferita ai lavoratori autonomi e subordinati. Anche in questo caso l’Ordine dei Consulenti del lavoro ha espresso parere opposto considerando che la responsabilità solidale si applichi soltanto in relazione ai trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori subordinati. Mentre questa disposizione non si applica nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003.

 Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)