No alla voce "trasferta" in busta paga se non veritiera!

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Si forniscono precisazioni in merito alla sanzione applicabile nel caso di non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta” sul Libro unico del lavoro.

In particolare, il Ministero del lavoro ha chiarito che, il regime sanzionatorio per l’infedele registrazione sul LUL si applica nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti) sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondente l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Come risaputo, salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati sul LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro”. 
Nello specifico, la condotta di infedele registrazione risulta integrata nelle ipotesi di scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro” e che debba comunque essere ricondotta alla “realtà fattuale”, riscontrandosi in tutti i casi in cui la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico, come si verifica a titolo esemplificativo nelle fattispecie dei c.d. “fuori busta” o di indicazione di ore di lavoro quantitativamente diverse rispetto a quelle effettivamente prestate. 
La non conforme registrazione della voce trasferta può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato nel LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, del TUIR. Tale difformità, si configura nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Analogamente, rilevano le difformità riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime suddetto. In tale seconda ipotesi, la difformità rilevata dal personale ispettivo, oltre a determinare l’applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale comporta la registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.

Fonte TCNews Lavoro.

 

In allegato, in formato pdf, la nota Ministeriale.

 

 

 

 

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