Approvate in via definitiva le modifiche normative apportate in materia di lavoro accessorio volte a garantire la piena tracciabilità dei cd. Voucher.
Riprendendo la procedura già utilizzata
per tracciare il lavoro intermittente, il Legislatore, con il decreto
legislativo approvato il 23 settembre scorso quale correttivo del Jobs act,
introduce l’obbligo, per i committenti, imprenditori non agricoli o
professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare
alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o
posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di
lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il
luogo e la durata della prestazione. Invece, i committenti imprenditori
agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a
comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o
il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con
riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni (non più 7 come
previsto nella bozza di decreto approvata a giugno scorso).
Con riferimento sempre al settore agricolo, viene confermato per l’utilizzo del
lavoro accessorio, il limite generale dei 7.000 euro per lavoratore.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima
sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa
da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione.
Il Decreto legislativo in argomento è stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei ministri ed entrerà in vigore in giorno successivo a quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fonte Teleconsul Editore Spa