Patto di prova : attenzione ad utilizzarlo più volte con lo stesso lavoratore!

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L’assunzione a titolo definitivo di un lavoratore può essere subordinata alla previsione di un periodo di prova utile a verificare la reciproca convenienza in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro. L’ istituto del periodo di prova è disciplinato dall’art. 2096 del c.c. che ne impone la forma scritta, dall’art. 10 della legge n. 604/1966 dalla quale si ricava indirettamente che la durata massima del periodo di prova sia pari a sei mesi e dai contratti collettivi che ne disciplinano la durata in relazione alla categoria e al livello di inquadramento.

Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere liberamente dal contratto senza alcun obbligo di preavviso e al lavoratore compete la retribuzione per il periodo di lavoro prestato secondo i principi generali e le norme previste per la generalità dei lavoratori di pari categoria e livello.

Nel corso della sua applicazione si è fatta questione circa la possibilità di reiterare il patto di prova in occasione di successivi rapporti di lavoro tra gli stessi soggetti.  Su tali quali questioni si è pronunciata più volte la corte di cassazione se non da ultimo con la sentenza n. 17921 del 12 Settembre 2016 con la quale ritiene nullo anche il patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato se il dipendente ha già svolto le stesse attività in favore dello stesso soggetto attraverso diversi contratti di collaborazione a progetto.

“Nel caso di specie la corte di cassazione si è pronunciata circa un ricorso presentato da un lavoratore di un ente di formazione, il quale, richiedeva l’illegittimità dell’apposizione del periodo di prova al contratto stipulato in quanto, in passato, aveva già svolto la medesima attività sotto la forma di collaborazione a progetto per una durata complessiva di due anni a favore dello stesso ente.”

Il ragionamento posto in essere dai giudici si basa appunto sul presupposto che la finalità del patto di prova sia quella di poter consentire ad entrambe le parti di verificare la congruità della prestazione lavorativa rispetto le singole pretese. Per questo l’apposizione del periodo di prova risulta fuorviante qualora il datore di lavoro abbia già avuto la possibilità di valutare, con esito positivo, le competenza del lavoratore in ordine a talune attività già precedentemente svolte.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)