Dal 8 ottobre 2016 via libera alla tracciabilità dei buoni lavoro (voucher).

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Il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del cd. Jobs act è stato pubblicato in Gazzetta. Le norme contenute nel provvedimento sono entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire dal 8 ottobre 2016.

Dal 8 ottobre sono pertanto operative le modifiche apportate in materia di lavoro accessorio al fine di garantire la piena tracciabilità dei cd. Voucher. Riprendendo la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, il Legislatore introduce l’obbligo, per i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e l’ora di inizio e di fine della prestazione. 
Invece, i committenti imprenditori agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.

Fonte Teleconsul Editore