L’assenza dal lavoro per malattia trova giustificazione nel fatto che dalla stessa derivi per il lavoratore una incapacità lavorativa tale da rendere questo evento incompatibile con le funzioni ordinarie di lavoro in un ben definito arco temporale. Tale evento, al pari di altri che hanno come conseguenza l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro, è sempre più spesso oggetto di disputa tra il datore di lavoro e il lavoratore circa la durata dell’assenza e la legittimità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro per ricercare la veridicità dell’evento morboso.
Per contrastare il fenomeno della finta malattia e dello svolgimento di altri lavori mentre si è assenti dal lavoro per malattia, le aziende sono legittimate, a norma delle disposizioni ex art. 5 legge n°300/70, a svolgere al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, indagini e accertamenti tramite investigatori privati al fine di dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa.
La Corte di Cassazione con sentenza n° 18507 del 21 settembre 2016, ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore che, durante lo stato di malattia era stato notato, grazie a delle indagini svolte da un'agenzia investigativa, ad eseguire lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione.
Nel caso di specie la Corte d’Appello di Caltanisetta ribaltando la sentenza di primo grado accoglieva il ricorso di una società dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che durante l’assenza per malattia era stato notato ad effettuare lavori nella propria abitazione. Nella fattispecie la Corte osservava, esaminati i video e le foto emerse dall’attività investigativa svolta da un’agenzia per il tramite della società, la condotta fraudolenta del dipendente in quanto le attività svolte erano di certo incompatibili con la reale sussistenza della patologia che aveva dato luogo alle sue assenze.
Per quanto precede
consegue, pertanto, che, in linea di principio, durante la malattia
“inabilitante” al lavoratore è, di fatto, precluso lo svolgimento di qualsiasi
attività, sia essa lavorativa che domestica in quanto è sia
interesse del lavoratore ammalato salvaguardarsi avendo il dovere di osservare
specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie
energie psico-fisiche, sia interesse del datore di lavoro stante l’esigenza di
quest’ultimo di recuperare, al più presto, al servizio attivo il dipendente
assente per malattia.
Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)