Il datore di lavoro può investigare sul lavoratore durante la malattia.

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L’assenza dal lavoro per malattia trova giustificazione nel fatto che dalla stessa derivi per il lavoratore una incapacità lavorativa tale da rendere questo evento incompatibile con le funzioni ordinarie di lavoro in un ben definito arco temporale. Tale evento, al  pari di altri che hanno come conseguenza l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro, è sempre più spesso oggetto di disputa tra il datore di lavoro e il lavoratore circa la durata dell’assenza e la legittimità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro  per ricercare la veridicità dell’evento morboso.

Per contrastare il fenomeno della finta malattia e dello svolgimento di altri lavori mentre si è assenti dal lavoro per malattia, le aziende sono legittimate, a norma delle disposizioni ex art. 5 legge n°300/70, a svolgere al  di  fuori  delle  verifiche  di  tipo sanitario,  indagini e accertamenti tramite investigatori privati al fine di   dimostrare l'insussistenza   della   malattia       o  la     non   idoneità di  quest'ultima  a determinare uno stato di incapacità lavorativa.

La Corte di Cassazione con sentenza  n°  18507  del  21  settembre  2016,  ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore che, durante lo stato di malattia era stato notato, grazie a delle indagini svolte da  un'agenzia  investigativa,  ad  eseguire  lavori  sul  tetto  e  nella  corte  della propria abitazione.

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Caltanisetta ribaltando la sentenza di primo grado accoglieva il ricorso di una società dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che durante l’assenza per malattia era stato notato ad effettuare lavori nella propria abitazione. Nella fattispecie la Corte osservava, esaminati i video e le foto emerse dall’attività investigativa svolta da un’agenzia per il tramite della società, la condotta fraudolenta del dipendente in quanto le attività svolte erano di certo incompatibili con la reale sussistenza della patologia che aveva dato luogo alle sue assenze.

Per quanto precede consegue, pertanto, che, in linea di principio, durante la malattia “inabilitante” al lavoratore è, di fatto, precluso lo svolgimento di qualsiasi attività, sia essa lavorativa che domestica in quanto è sia
interesse del lavoratore ammalato salvaguardarsi avendo il dovere di osservare specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie energie psico-fisiche, sia interesse del datore di lavoro stante l’esigenza di quest’ultimo di recuperare, al più presto, al servizio attivo il dipendente assente per malattia.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)