Al lavoratore conviene sempre ritirare le raccomandate inviate dal datore.

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Ogni qualvolta non sia possibile eseguire la consegna di una raccomandata per irreperibilità o per rifiuto del dipendente, del familiare convivente o del portiere dello stabile, il postino ne dà comunicazione al destinatario mediante avviso di giacenza lasciato nella cassetta delle lettere.

Al termine di tale periodo (30 giorni) senza che nessuno abbia ritirato la raccomandata, l’originale della stessa verrà restituito al mittente con l’indicazione “compiuta giacenza”.

Con la compiuta giacenza, la comunicazione si intende comunque ricevuta e conosciuta dal destinatario, benché questi non ne abbia effettuato il ritiro: con tutti gli effetti legali che la qual cosa comporta.

Il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza, dovrà provare di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia della raccomandata inviata dal datore di lavoro.

La prova richiesta, per poter vincere la presunzione legale,  consiste  nel dimostrare che di tale situazione è incolpevole e che non poteva essere superata dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.

La presunzione di arrivo a destinazione dell’atto può essere fornita, anche in mancanza di avviso di ricevimento, mediante la ricevuta che attesti l’avvenuta spedizione tramite servizio postale della raccomandata. Tale presunzione si fonda sulle univoche e concludenti circostanze dell’avvenuta spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all’ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.

Trattasi comunque di una  presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, la quale può fornire la prova di non aver avuto notizia dell’intimazione senza sua colpa.

Ciò detto quindi  la decisione di non ritirare una raccomandata si tramuta in una pessima strategia da parte del lavoratore, in quanto, da un punto di vista legale, si presume conosciuta dal destinatario e produce gli stessi effetti di una raccomandata ritirata, ed in più, così facendo, il lavoratore non potrà nemmeno conoscere il contenuto della comunicazione ed, eventualmente, intraprendere le opportune azioni e difese del caso.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl 

(Società tra Professionisti)