Cosa rischia il datore di lavoro se impiega lavoratori in nero?

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L’impiego di lavoratori irregolari prevede l’applicazione di specifiche sanzioni, il cui regime è stato in ultimo ridefinito dal D. Lgs n. 151/2015, che ha lasciato invariato il comportamento sanzionato e cioè: “l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico.”

Sono quindi i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, i soggetti passibili di sanzione qualora impieghino lavoratori senza adempiere all’obbligo della preventiva comunicazione presso il Centro per l’Impiego che è, ai sensi dell’art. 3 DL n. 12/2002, condizione sufficiente affinché scatti il meccanismo sanzionatorio.

L’applicazione delle sanzioni è esclusa nel caso in cui siano stati precedentemente assolti adempimenti di carattere contributivo, che palesino quindi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto.

Il regime sanzionatorio, così come ridefinito dal sopracitato D.Lgs n. 151/2015, si applica a condotte illecite iniziate prima del 24.09.2015 e proseguite oltre tale data, ovvero a quelle iniziate dal 24.09.2015.

Due sono le novità di rilievo introdotte:

In primo luogo, gli importi sanzionatori sono definiti attraverso un meccanismo per fasce e non più per singola giornata effettiva di lavoro irregolare, come segue:

- Da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di               lavoro effettivo;

- Da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da trentuno a sessanta     giorni di lavoro effettivo;

- Da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre      sessanta giorni di lavoro effettivo.

In secondo luogo, è reintrodotta la procedura di diffida, che consente di ridurre l’importo dovuto a titolo di sanzione, purché il trasgressore provveda agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione delle violazioni accertate, ovvero:

-  stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale in misura non inferiore al 50% di un orario full time ovvero

-  stipula di un contratto a tempo pieno e a termine di durata non inferiore a tre mesi.

In entrambi i casi è previsto che il datore, al fine di fruire dei benefici premiali dovrà, in ogni caso dimostrare, di aver mantenuto in servizio il citato lavoratore per almeno tre mesi, computati al netto del periodo di lavoro prestato in nero, che andrà comunque regolarizzato.

Entro il termine di 120 giorni dalla notifica della diffida il datore di lavoro è tenuto a dimostrare di aver regolarizzato il rapporto di lavoro ed, inoltre, aver pagato la maxisanzione.

La procedura di diffida non è azionabile e le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

Inoltre, nel caso in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero, la diffida avrà ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in nero.

Ulteriore provvedimento azionabile è quello della sospensione dell’attività imprenditoriale, in caso di:

-          Impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori;

-          Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

A questo proposito, il già citato D.Lgs n. 151/2015, modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute dal datore di lavoro ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, come segue:

-          €2000 in caso di sospensione per lavoro nero

-          €3200 in caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza.

In alternativa, è concesso al datore di lavoro di ottenere la revoca pagando subito il 25% della somma aggiuntiva dovuta e pagando l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi all’istanza di revoca, oltre che ovviamente adempiendo alla sopradescritta procedura di regolarizzazione dei lavoratori in nero.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)