Natura del compenso dell'amministratore e misura della pignorabilità.

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Quesito di non istantanea soluzione è la definizione del quantum pignorabile del compenso riconosciuto ad un amministratore di società di capitale.

Ampio dibattito si apre in tal proposito e sembra che la giurisprudenza ancora non abbia preso definitiva posizione in merito.

La questione è stata più volte sollevata a causa della dubbia applicabilità dell'art. 545 c.p.c., che definisce il limite di pignorabilità degli stipendi, rilevando a tale proposito la possibilità per un amministratore di società di capitali di ricevere o meno uno "stipendio" dalla stessa società.

Insomma chiave della soluzione è la configurabilità o meno di un rapporto parasubordinato tra società e il suo amministratore.

La definizione della natura del rapporto che lega la società e il suo amministratore, e quindi dell'applicabilità o meno dell'articolo sopracitato, dipende dalla teoria che viene abbracciata :

- la teoria contrattualistica, che individua nell'amministratore e nella società due soggetti distinti e portatori di interessi contrapposti;

- la teoria organica, che ipotizza una perfetta immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta e quindi l'inesistenza di due autonomi centri di interesse.

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 del 1994, che ha fondato l'orientamento maggioritario successivo, afferma l'ipotesi di configurabilità della società di capitali e dell'amministratore quali portatori di due interessi contrapposti e conseguentemente il possibile carattere parasubordinato di questo rapporto, avente quindi i requisiti della personalità, coordinazione e continuazione.

Le successive riforme del diritto societario sono andate però in direzione diametralmente opposta, rendendo l'amministratore il vero gestore dell'impresa con poche limitazioni, di fatto facendo venir meno il requisito del coordinamento. Di conseguenza è apparso scarsamente ipotizzabile il paragone ad una situazione simile a quella del rapporto subordinato, con connotati tipicamente gerarchici.

E' stata così abbracciata da successive sentenze la teoria dell'immedesimazione organica, che vede nell'amministratore il vero egemone della società rivalutando il rapporto tra i due e negando il coordinamento sul primo ad opera del secondo.

La Corte di Cassazione ha, in ultimo (Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017), "diplomaticamente" optato per una via intermedia andando in accordo con la teoria organica affermata dalle precedenti sentenze ma approdando tuttavia nuovamente a soluzione opposta con l'affermazione della possibilità di istituire tra amministratore e società un rapporto, parallelo ed autonomo, di natura parasubordinata.

Rimane quindi al giudice di merito la verifica, di caso in caso, dei connotati di parasubordinazione di un ulteriore e diverso rapporto instauratosi tra la società e l'amministratore che la gestisce; e la conseguente estendibilità ad esso del limite di pignorabilità dei compensi dettato dall'art. 545 c.p.c.

Il Coordinamento Scientifico di

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