Welfare aziendale.

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Il welfare aziendale nasce come un’opportunità di benessere attraverso la quale le aziende possono rivestire un ruolo sociale importante mettendo a disposizione dei dipendenti e dei relativi familiari servizi che migliorino la qualità della vita.

La legge di Stabilità 2016 ha inteso ampliare le ipotesi di welfare agevolato, attraverso due direttrici:

-          Ridefinisce i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente;

-          Prevede la possibilità di convertire un premio monetario, in maniera totale o parziale, in strumenti di welfare.

La definizione di welfare aziendale si riferisce ai soli interventi aventi natura retributiva che possono beneficiare dell’esclusione dalla retribuzione da considerare quale base imponibile per il versamento di contributi ed imposte (comma 2 e 3 art. 51 TUIR), determinando l’abbattimento del “cuneo fiscale” ed un notevole vantaggio per datori di lavoro e dipendenti: la retribuzione lorda versata a titolo di welfare dal datore corrisponde alla retribuzione netta percepita dal lavoratore.

Alla lettera f del sopracitato art. 51 è specificato che il welfare non concorre alla formazione del reddito e si sostanzia nell’utilizzo di opere e servizi, su cui è manifesta una volontarietà esplicitata da un obbligo negoziale (tramite un accordo, il CCNL, oppure un regolamento aziendale purché abbia una clausola che rimandi ad un accordo negoziale).

Il welfare non può essere concesso ad personam, ma può riferirsi soltanto alla generalità dei dipendenti oppure a categorie di dipendenti e deve essere della stessa misura all’interno della stessa categoria, con la possibilità di legarlo al raggiungimento di determinati obiettivi. Si possono inoltre erogare prestazioni di welfare anche con Durc irregolare.

Alla lettera f bis dello stesso articolo è prevista la possibilità della predisposizione del welfare tramite l’erogazione anche di somme in denaro piuttosto che servizi, per la fruizione a favore dei familiari; in questo caso si rende necessario un documento giustificativo che abbia le caratteristiche di nominatività, univocità (si riferisca ad una sola prestazione di welfare) e non integrabilità. La lettera f ter prevede anche il welfare per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Alla lettera f quater è descritto il welfare in forma assicurativa oppure tramite forme pensionistiche complementari (in questo caso è previsto il versamento del 10% all’Inps)

La Legge si Stabilità 2016 ha introdotto un ulteriore strumento di attivazione del welfare attraverso la conversione dei premi in welfare tramite la “detassazione” (imposta sostitutiva nella misura del 10% dell’ IRPEF e delle addizionali regionali e comunali).

In questo caso l’opzione è esercitabile solo se prevista nella contrattazione collettiva aziendale o territoriale, in modo che la decisione sia stata preventivamente ponderata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite i CCNL stipulati dalle rispettive rappresentanze sindacali.

Il contratto deve prevedere una clausola secondo cui è facoltà del lavoratore la possibilità di ottenere il premio o di convertirne parte o tutto in welfare.  Questo perché se una somma spettante al dipendente è escluso dal reddito imponibile a fini contributivi, il datore effettua ovviamente un minor versamento contributivo, di cui il dipendente deve essere a conoscenza.

Vi sono 3 limiti da rispettare per attivare la detassazione e la conversione del premio:

-          È possibile per un importo massimo del premio di € 3.000,00;

-          Il lavoratore deve aver guadagnato massimo € 80.000,00 nell’anno precedente;

-          Lo specifico servizio o bene scelto non deve far parte di quelli elencati alla lettera f, ma f  bis.

Di seguito le modalità di erogazione degli strumenti di welfare:

-          Attraverso strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;

-          Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio;

-          Utilizzo di una piattaforma elettronica;

-          Documento di legittimazione nominativo (voucher)

Risulta quindi opportuno aprire una finestra sul CCNL Metalmeccanica industria che, tramite apposito accordo del 27 febbraio 2017, definisce la disciplina di welfare contrattuale confermandone l’attivazione dal 1° giugno 2017, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo, come segue:

-          € 100,00 a partire dal 1° giugno 2017;

-          € 150,00 a partire dal 1° giugno 2018;

-          € 200,00 a partire dal 1° giugno 2019;

Le modalità di fruizione sono quelle sopraelencate ed i beneficiari sono i lavoratori assunti al 1° giugno di ciascun anno a tempo indeterminato e a tempo determinato (che abbiano maturato 3 mesi di anzianità nel corso di ciascun anno).

Il Comitato Scientifico di

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)