Possibile regolarizzare un rapporto di lavoro in nero con l'apprendistato.

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L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota del 20 giugno 2017, afferma la possibilità di regolarizzazione del lavoro nero attraverso la stipula di un contratto di apprendistato.

Infatti, nella normativa attuale di riferimento (D.Lgs. n.151/2015), vige una differenza rispetto al passato, ove si chiedeva la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” senza specificare la tipologia contrattuale e la durata dello stesso.

Ciò lasciava dubbi in merito alle modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro non contrattualizzato, chiarite invece adesso dal sopracitato decreto legislativo (Jobs Act).

Necessaria, a tal fine, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato (art. 22 com. 3 sopracitato D.Lgs.):

- a tempo pieno e indeterminato;

- a tempo parziale e indeterminato con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per      cento dell’orario a tempo pieno;

-  a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi.

Un aspetto delicato è comprendere se il rapporto di lavoro si intenda regolarizzato qualora il datore di lavoro proceda con l’assunzione del lavoratore tramite un contratto speciale come quello dell’apprendistato.

Il sopracitato articolo, nel dettare il contenuto della norma, adopera l’articolo indeterminativo “un”, anteposto alla dizione “contratto a tempo indeterminato”; ciò significa che l’assunzione, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, potrebbe avvenire anche con contratto di apprendistato, considerando che lo stesso è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo stesso non può dirsi ad esempio per il lavoro intermittente , ove non si può parlare di regolarizzazione, atteso che la “chiamata” dipende dalle esigenze del datore di lavoro, né con le prestazioni di lavoro accessorio che sono di natura prettamente occasionale e che sono limitate negli importi annui massimi.

Pur se limitata alla stipula della categoria speciale del contratto di apprendistato, si tratterebbe comunque di una notevole apertura per la regolarizzazione in corsa del lavoro nero.

Resta ferma, come chiarito con circ. n.5/2013 del Ministero del lavoro, la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo eventualmente accumulato durante il periodo di lavoro in nero.

Il recupero stesso appare proporzionalmente più difficile in relazione all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo il cui avvio dovrà essere collocato al momento dell’inizio dell’attività lavorativa in nero. Tanto più sarà il periodo di lavoro in nero, più scarse saranno le possibilità di applicare il contratto di apprendistato per regolarizzare il rapporto a causa della sopravvenuta impossibilità di recuperare il debito formativo accumulato.

A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme - Praticante Consulente del Lavoro.