Esonero contributivo per assunzione studenti oggetto di alternanza scuola lavoro

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Esonero del versamento contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Tale beneficio, introdotto dalla Legge n.232 dell’ 11 dicembre 2016, è volto allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile che consentano ai giovani di trovare un rapido collegamento tra scuola e lavoro.

Infatti, la misura è rivolta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del diploma, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, oppure che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro che effettua l’assunzione, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di alta specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

In questo modo, viene perseguito lo scopo di avviare i giovani di età compresa tra i quindici e i venticinque anni verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

La durata dell’esonero contributivo è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione ed è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati,  sia imprenditori che non, ed in qualunque settore economico operino, ed indipendentemente dall’aerea geografica cui appartengano, mentre ne sono escluse le amministrazioni pubbliche.

La misura dell’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nei limiti massimi di un esonero pari ad € 3.250,00 su base annua.

Lo sgravio riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato, anche part-time (non è incluso invece il contratto a chiamata), con l’esclusione dei contratti che riguardano gli operai agricoli e quelli di lavoro domestico.

Le attività di alternanza scuola-lavoro presso il medesimo datore di lavoro devono essere pari ad almeno il 30% di uno dei seguenti parametri alternativi:

-          Le ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.107;

-          Il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi Ie FP erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre n.226;

-          Il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del dec. Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;

-          Il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è inoltre subordinato al rispetto di:

-           principi generali in materia di incentivi all’assunzione,  previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo N.150 del 2015;

-          regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;

-          rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;

-          rispetto degli accordi e contratti collettivi e nazionali.

 A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme Praticante Consulente del Lavoro.