Assunzioni a tempo determinato tra limiti ed eccezioni!

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Accade non di rado che, al momento di procedere con l’assunzione di nuovo personale, in fase di avvio dell’attività o in corso della stessa, un’azienda si trovi nella condizione di dover valutare l’assunzione o meno di dipendenti a tempo determinato. Infatti il ricorso al contratto a termine è consentito per qualsiasi esigenza e per qualsiasi mansione, nel rispetto però dei limiti ed uno di questi è quello numerico.

Occorre quindi fare chiarezza rispetto al calcolo del limite stesso e a fronte del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione di tale limite legale.

In linea generale vale la regola secondo cui il numero dei lavoratori a termine che possono essere assunti è al massimo pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore del decimale uguale o superiore a 0,5), salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Esistono però delle cause di esclusione in base alle quali il criterio del limite numerico non va applicato e per le quali non vi è quindi limite alla stipulazione dei contratti a tempo determinato, come di seguito elencate (art. 23 c. 2 e 4, D. Lgs. 81/2015):

-          Nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai CCNL, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

-          Per lo svolgimento di attività stagionali;

-          Per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi;

-          Per sostituzione di lavoratori assenti;

-          Con lavoratori di età superiore a 50 anni

-          Contratti tra università private, per lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, tra istituti della cultura di appartenenza statale ed enti.

In caso di superamento del limite numerico (c. 4 del sopracitato articolo), la sanzione non consiste nella trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato, ma bensì è di natura amministrativa ed è pari per ciascun lavoratore:

-          Al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite non è superiore a 1;

-          Al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è superiore a 1.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.