Il socio di srl può essere assunto come lavoratore dipendente?

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Di interessante analisi risulta la disamina circa la possibilità o meno di assunzione, come lavoratore dipendente, di un socio di una SRL  possessore di una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la qualifica di socio e di lavoratore dipendente contemporaneamente, ma vi sono da analizzare le criticità legate a tale posizione.

L’art. 2094 c.c. descrive gli elementi necessari alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato:

-          Sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro , ovvero l’assoggettamento del lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione);

-          Continuità della prestazione;

-          Lavoro offerto in cambio del pagamento della retribuzione (sinallagma).

Bisogna quindi che l’azienda si ponga nella posizione di poter dimostrare l’assoggettamento del socio/dipendente alla direzione del datore di lavoro, dimostrando ad esempio:

-          la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;

-          l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, desumibile dall’assoggettamento di questi al potere gerarchico del datore di lavoro;

-          il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione preferibilmente con tracciabilità bancaria (bonifici, assegni, etc.);

-          l’osservanza di un orario di lavoro;

-           la richiesta scritta per usufruire ferie o permessi;

-          Etc.

Sicuramente è impossibile configurare come lavoratore subordinato l’amministratore unico della società, ma lo è altrettanto per un socio che detenga una partecipazione in misura tale da avere la maggioranza assicurata in assemblea.

Se difatti dallo Statuto della società si evince un quorum deliberativo  pari al 51% , non potendo tale socio assumere decisioni autonomamente col suo 50%, sarebbe possibile per esso l’assunzione come dipendente sempre che sussistano le condizioni di subordinazione previste dall’art. 2094 c.c..

Ovviamente, a livello psicologico, resta il fatto che tale socio possiede una quota rilevante del capitale sociale comunque in grado di condizionare le deliberazioni assembleari, lasciando quindi una possibilità di rischio di eccepibilità del rapporto di subordinazione in caso di accertamento teso al disconoscimento dello stesso.

A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme - Praticante Consulente del Lavoro.