Conciliazione monocratica quale strumento di collaborazione tra ITL e datore.

indietro

Il tentativo di conciliazione monocratica si presenta come un istituto attraverso il quale datore di lavoro e lavoratore cercano soluzione ad una controversia tra loro insorta con l’ausilio dell’Ispettore che, da figura temuta dal datore di lavoro, si presenta in tal frangente in una veste un po’ diversa.

Infatti si potrà notare di seguito il ruolo dell’Ispettore quale figura che, oltre ad esperire il tentativo di conciliazione allo scopo di deflazionare il contenzioso,  determina, attraverso la corretta applicazione della normativa in materia, l’accertamento ispettivo solo in ipotesi residuali e necessarie.

La conciliazione monocratica presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non implica quindi in maniera diretta una procedura di tipo ispettivo ma, in prima istanza, funge da veicolo per la risoluzione della controversia in maniera pacifica e nel più breve tempo possibile.

L’accordo conciliativo può riguardare soltanto questioni riguardanti diritti patrimoniali dei lavoratori e deve prevedere necessariamente il riconoscimento di un periodo lavorativo intercorso tra le parti, dovendosi ritenere quindi escluse conciliazioni monocratiche a carattere novativo aventi ad oggetto la corresponsione al lavoratore di una somma di denaro a mero titolo transattivo.

Il tentativo di conciliazione si svolge presso la sede territorialmente competente dell’ispettorato Nazionale del lavoro e le parti possono presentarsi personalmente o rappresentate da rappresentanze sindacali, consulenti del lavoro e così via (legge n.12/1979). Esso può essere avviato secondo due procedure:

-          Quella della conciliazione preventiva: a fronte di una richiesta di intervento ispettivo in azienda da parte del lavoratore (cosiddetta “denuncia”), l’ITL competente, mediante un proprio ispettore, convoca gli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti. Soltanto ove dovesse ricorrere denuncia di irregolarità significativamente gravi oppure ove il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine, si da luogo all’accertamento ispettivo;

-          Quella della conciliazione contestuale: è già in atto un’ispezione presso l’azienda ed il personale incaricato raccoglie il consenso delle parti mediante verbalizzazione per programmare un tentativo di conciliazione tra le parti.

In caso di accordo, il procedimento ispettivo si estingue mediante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi riferiti alle somme accordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore (se si procede ad una rateizzazione il procedimento si ritiene concluso nel momento in cui il lavoratore riceve tutta la somma spettante). Il mancato versamento degli importi contributivi determina l’immediata attivazione della procedura ispettiva.

Se le parti si accordano, le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi sui rapporti di lavoro, sono valide e non possono essere oggetto di impugnazione perché avvenute in sede protetta (comma 4 art. 2113 c.c.).

Interessante è poi, in questo contesto, la possibilità riconosciuta alle parti di accordarsi su parametri retributivi inferiori ai minimali contrattuali – in quanto i crediti retributivi sono riconosciuti quali diritti disponibili - anche se il versamento degli oneri contributivi ed assicurativi - che costituiscono un diritto indisponibile – andrà obbligatoriamente effettuato con riferimento ai minimali di legge.

Per di più, la conciliazione monocratica rientra nell’ipotesi di evasione denunciata spontaneamente , poiché il riconoscimento del debito patrimoniale e contributivo effettuato in sede conciliativa costituisce ipotesi di spontanea denuncia (con sanzioni per omissione contributiva).

Bisogna sottolineare inoltre che, al mancato accordo tra le parti, non scatta automaticamente l’accertamento ispettivo. Infatti ciò accade soltanto nel caso in cui a non accettare l’accordo siano entrambe le parti o il datore di lavoro e non anche se è il lavoratore soltanto a non accettarlo. Oppure in caso di assenza di una o di entrambe le parti.  

Inoltre, nel corso della conciliazione, il funzionario è tenuto ad illustrare alla parti le conseguenze del mancato accordo, in termini di effetti e tempistiche legate all’avvio di un procedimento ispettivo.

Come si può notare, quella dell’intervento ispettivo resta un’ipotesi residuale, risultando essere la via privilegiata quella della conciliazione.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.