Prevale la tesi Inps sulla doppia contribuzione: Gestione separata e IVS

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Con la circolare n. 78 del 14/05/2013 l’Inps ha definitivamente riconosciuto la legittimità della doppia contribuzione per coloro che producono contemporaneamente redditi assoggettabili alla Gestione separata e redditi derivanti da attività imprenditoriali soggetti, invece, alla Gestione IVS.

Punto di partenza dell’iter normativo che ha portato alla circolare dell’Inps, è l’art. 1, comma 208, della legge del 23 dicembre 1996, che così recita:”Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Il comma citato si conclude affermando che sia l’Inps a dover stabilire quale, tra le molteplici attività di lavoro autonomo svolte da un medesimo soggetto, sia da considerare prevalente rispetto alle altre.

Una volta chiarito l’incipit della questione, è necessario specificare quali sono le diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS, per i lavoratori autonomi, a cui accenna l’art.1. A riguardo la legge prevede per i lavoratori autonomi due diverse gestioni previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e superstiti: la Gestione IVS e la  Gestione separata.

Gestione IVS – La legge n. 613 del 1966 stabilisce l’ iscrizione obbligatoria alla Gestione IVS per tutti coloro che esercitano attività commerciali, aventi i seguenti requisiti:

  • siano titolari o gestori di imprese organizzate o dirette con lavoro proprio e con i componenti della propria famiglia (parenti o affini entro il terzo grado, familiari preposti al punto vendita);
  • abbiano la piena responsabilità dell’impresa, assumendosi gli oneri e i rischi della gestione (requisito non richiesto per familiari coadiutori preposti al punto vendita e per soci di srl);
  • siano in possesso di autorizzazioni, licenze o iscritti in albi, registri o ruoli, quando richiesti da leggi o regolamenti;
  • siano partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Gestione separata – Questo fondo pensionistico nasce con la legge 335/95 per dare una tutela previdenziale a quei lavoratori  che fino a quel momento ne erano privi. Infatti, sono obbligati a iscriversi a questa gestione, soggetti appartenenti alle più diverse categorie indipendentemente dalla natura del reddito percepito, che può derivare da lavoro autonomo o da quello parasubordinato. In particolare, la legge obbliga ad aderire alla gestione separata le seguenti categorie di lavoratori:

  • collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
  • i venditori porta a porta che percepiscono un reddito superiore ai 5.000 €;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • soci amministratori di una srl commerciale;
  • lavoratori autonomi non iscritti o sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
  • i beneficiari di  borse di studio per dottorati di ricerca o percettori di assegni di ricerca.

Alla luce di questi chiarimenti si può facilmente comprendere perché, nel momento in cui un lavoratore abbia svolto contemporaneamente più attività comportanti per l’una l’iscrizione alla Gestione separata e per l’altra iscrizione alla Gestione IVS, si ponga il problema se applicare il criterio della prevalenza, come indicato dall’art. 1 della legge n. 662 del 1996, oppure ammettere la doppia contribuzione.

I contrasti interpretativi

L’interpretazione dell’Inps - L’Inps aveva interpretato fin dal primo momento la norma stabilendo che l’art. 1 sopra citato volesse applicare il criterio della prevalenza solo alle attività di lavoro autonomo svolte in maniera imprenditoriale ai sensi dell’ art. 2195 del c.c., cioè le attività economiche svolte in maniera professionale e volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Ebbene, secondo l’istituto di previdenza, tale criterio non andava invece applicato, qualora si svolgesse un’attività di lavoro autonomo non imprenditoriale. Perciò, nel caso in cui un soggetto svolgeva contemporaneamente un’attività commerciale e una per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione separata, si doveva applicare il regime della doppia contribuzione.

In base a questa interpretazione, devono essere versati a ciascuno fondo previdenziale  contributi per un importo quantificato in relazione al reddito derivante dalla singola attività, senza operare una duplicazione di quanto dovuto. Ad esempio, se un soggetto è titolare di una ditta commerciale, per i redditi derivanti da questa attività, deve versare i contributi alla Gestione IVS, ma se in contemporanea è anche un collaboratore a progetto, deve versarli anche alla Gestione separata, nei limiti del compenso ricevuto.

La giurisprudenza - In seguito, la tesi ermeneutica sostenuta dall’Inps era stata tuttavia smentita dalla giurisprudenza. In particolare la Corte di Cassazione, prima con la sentenza n. 20886 del 05/10/2007 e poi con successive pronunce, sanciva l’incompatibilità della doppia iscrizione e il dovere dell’Inps di individuare tra le attività svolte quella prevalente.

La Suprema Corte nella sua attività nomofilattica stabiliva, quindi, che venissero pagati i contributi solo per il reddito relativo all’attività prevalente, nulla dovendo per l’attività secondaria.

L’interpretazione autentica – Sullo sfondo di questo contrasto tra dottrina e giurisprudenza, è intervenuto il legislatore il quale “con la propria voce” ha voluto chiarire il reale significato da dare all’art. 1, comma 208 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. In particolare, l’art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010, statuisce che: “Le attività autonome, per le quali opera il regime di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti alle corrispondenti gestioni dell’Inps”. La norma continua dicendo che sono escluse dal criterio dell’attività prevalente, le attività per cui è prevista l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata.

In definitiva il legislatore, tramite interpretazione autentica, accoglie la tesi dell’Inps stabilendo che se un lavoratore è già iscritto ad una gestione previdenziale e svolge una seconda attività per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione separata, si applica la doppia contribuzione.

L’art. 12, tuttavia, non vuole abrogare il criterio dell’attività prevalente, infatti chiarisce che tale criterio continuerà ad essere applicato quando un imprenditore esercente un’attività commerciale svolga in contemporanea anche un’attività artigiana o sia pure un coltivatore diretto. Si pensi, ad esempio,  al coltivatore diretto che vende i frutti del proprio lavoro. In tal caso spetterà all’Inps individuare l’attività prevalente e, solo per i redditi relativi, saranno dovuti i contributi.

L’ultimo intervento dell’Inps

Alla luce della pronuncia favorevole del legislatore, l’ Inps con la recente circolare, n. 78 del 14/05/2013, ha ribadito quanto espresso in precedenza:

attività autonome svolte in forma non imprenditoriale freccia.jpgdoppia contribuzione

artigiani, commercianti, coltivatori diretti  freccia.jpg  criterio della prevalenza

 

Ad esempio, il socio di una srl commerciale che partecipa al lavoro aziendale con abitualità e professionalità e ricopre anche la carica di amministratore con relativo compenso, deve iscriversi alla Gestione Ivs per quanto percepito come socio, e alla Gestione separata per quanto percepito come amministratore.

Secondo l’Inps, nel caso in cui sia svolta un’attività imprenditoriale ed un’attività soggetta obbligatoriamente alla Gestione separata, non si deve verificare il requisito della prevalenza, ma va valutata l’abitualità e la professionalità della prestazione lavorativa.

La valutazione di questi requisiti è di carattere relativo, cioè la professionalità e l’abitualità vanno valutati in relazione al tipo di attività svolta e all’impegno che essa richiede. Ad esempio l’Inps specifica che, la qualifica di imprenditore può aversi anche per il compimento di un unico affare “avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.

E’ necessario che l’attività istruttoria individui i requisiti suddetti, in particolare l’Inps ha individuato degli elementi che a titolo esemplificativo identificano l’attività abituale:

  • è quella esercitata per poche ore al giorno e non tutti i giorni
  • necessaria all’interno del processo aziendale, benché non si identifichi con lo scopo dell’azienda (es. predisposizione della documentazione necessaria alla vendita)
  • è quella consistente nella vendita di merce on line, effettuata con sistematicità e reiterazione nel tempo.

 

L’Inps specifica che l’istruttoria non si deve limitare ad una verifica documentale, ma può essere effettuata anche mediante ispezioni sul luogo. Ad esempio può essere rilevante la presenza o meno di dipendenti, in quanto la giurisprudenza recente ha affermato che, l’assenza di lavoratori o collaboratori può essere indice della prestazione lavorativa del socio. A tal riguardo la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza n. 5360 del 2012 ha precisato che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale”.

 

Sanzioni - Essendo questa normativa frutto di una interpretazione autentica di una norma già esistente, dovrà essere applicata con efficacia retroattiva. Tuttavia poiché la materia è stata oggetto di un contrasto interpretativo, per l’omesso o tardivo versamento dei contributi sono previste sanzioni ridotte nella misura corrispondente agli interessi legali.

La riduzione non può essere richiesta per le fattispecie già definite, perché ad esempio passate in giudicato, o perché il pagamento è stato effettuato senza riserva di ripetizione.

La riduzione sarà applicata su richiesta del soggetto interessato per i periodi contributivi la cui scadenza si colloca entro il 31 luglio 2010 (data in cui è entrata in vigore la legge n. 122/10 contenente l’interpretazione autentica), mentre per i periodi successivi andranno applicate le sanzioni secondo i criteri ordinari.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)